COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

ALLIEVI PROVINCIALI

084 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della A.C.D. Tuscar Arezzo avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per 5 gare il calciatore Balzano Vittorio.  C.U. n. 19 del 02/12/2009. 

Nel corso del 2° tempo della gara “ Tuscar-Virtus Archiano” valevole per il campionato allievi provinciali, il calciatore Balzano Vittorio si rivolgeva ad un calciatore avversario nel seguente modo “ alzati mongoloide nero”. Per tale motivo veniva espulso dal terreno di gioco.

Successivamente il G.S. sanzionava il suddetto comportamento con una squalifica per cinque giornate.

Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Tuscar Arezzo, lamentandosi della eccessiva severità del provvedimento del G.S. A tal fine la ricorrente precisa che la frase in contestazione è stata:  “ alzati mongoloide”, rivolta ad un calciatore avversario che in quel momento era a terra per uno scontro di gioco. Quindi secondo la reclamante la frase era priva di riferimenti al colore della pelle del giocatore. Oltretutto viene sottolineato il fatto che i due calciatori in questione sono amici e sono compagni di banco.

Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma quanto già descritto nel rapporto gara.

Dall’esame degli atti di gara emerge in maniera indubitabile il tenore denigratorio della frase pronunciata dal calciatore Balzano Vittorio. A tal proposito questa C.D. tiene a precisare come la stessa frase,anche senza riferimenti di natura razzista, sarebbe stata comunque considerata gravemente denigratoria. Pertanto stante il tenore dell’art.19 C. 2° del C.G.S. la sanzione applicata dal G.S. appare congrua ai fatti ascritti al giocatore in questione.

P..Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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