COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

092 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Lunigiana 1919, avverso l'inibizione a svolgere incarichi in seno alla F.I.G.C. fino al 11/02/2011 inflitta dal G.S.T. al Dirigente Manganelli Moreno (C.U. n. 32 del 11/12/2009)

Il G.S. motivava così la sanzione applicata nei confronti del Dirigente Manganelli per il comportamento tenuto durante l’incontro tra il Gruppo Sportivo Dilettantistico Lunigiana 1919 e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Folgor Marlia disputatosi in data 5/12/2009: “Correva verso il D.G. e, profferendo frase offensiva, cercava di colpirlo con la bandierina al volto. Tentativo non posto in essere per il pronto indietreggiare dell'arbitro. L'intervento di due dirigenti scongiurava definitivamente il proposito violento dello stesso. Nonostante ciò il Manganelli persisteva nel proprio contegno ingiurioso e usciva dal terreno di gioco dopo ripetuti inviti e con l'ausilio di alcuni calciatori. Mentre raggiungeva gli spogliatoi reiterava le offese e rivolgeva al D.G. gesti osceni”.

Ricorre la società chiedendo una riduzione dell'inibizione considerata eccessiva.

Nel reclamo interposto viene parzialmente contestata la dinamica dei fatti e segnalato che, dopo una decisione tecnica non condivisa, il Manganelli – compaesano del D.G. che in quel momento rivestiva la qualifica di assistente – verosimilmente irritato, avrebbe semplicemente protestato agitando la bandierina senza alcuna volontà lesiva.

Il lamentato ritardo nel lasciare il campo alla notifica del provvedimento di espulsione dovrebbe poi essere attribuito, ad avviso della difesa, al fatto che il dirigente sia “persona anziana (oltre 60 anni) e di stazza fisica rilevante (oltre 100 chili)”. Il Sig. Manganelli avrebbe comunque esplicitato le sue scuse al termine dell'incontro.

La ricostruzione fornita non appare credibile.

Le controdeduzioni, successivamente fornite dal D.G. nel supplemento di gara espressamente richiesto dall'organo giudicante, sono puntuali e verosimili nel richiamare nei particolari le prolungate ed iterate intemperanze verbali e fisiche del Manganelli che doveva infine essere “disarmato” della bandierina da alcuni giocatori della Lunigiana 1919 che provvedevano, in seguito, ad allontanarlo dal campo di giuoco.

Il D.G. Precisa “In riferimento all'interpretazione proposta nel reclamo circa il comportamento tenuto dal Sig. Manganelli, questi, mentre correva verso di me teneva la bandierina a mezz'aria con il braccio piegato a 90° con la postura di chi vuole colpire. La sensazione che mi volesse colpire non l'avevo avuta solo io tant'è vero che i giocatori sono intervenuti prontamente, dopo un attimo di sbigottimento, in particolare il Sig. Manenti ha subito cercato di bloccare il braccio del Sig. Manganelli.

La descrizione induce quindi questa Commissione a ritenere che sia stato posto in essere un reale tentativo di aggressione in danno del D.G. aggravato dalle successive minacce ed ingiurie oltre che dalla permanenza illegittima sul campo dal quale era stato espulso e solo parzialmente mitigato dalle tardive scuse.

Non appare invece condivisibile il fatto che la lentezza nell'esecuzione del provvedimento arbitrale di espulsione fosse imputabile alle condizioni fisiche del dirigente; proprio ad avviso dello stesso D.G. Tali condizioni risultano invidiabili ed infatti il medesimo scrive: “circa le difficoltà motorie del Sig. Manganelli, mio compaesano, riporto che in tanti, che abitano nella mia via, possono confermare che sino ad oggi, con cadenza quasi quotidiana, addirittura anche in caso di pioggia, il Sig. Manganelli effettuava il suo jogging nel tardo pomeriggio. Il passo tenuto dal Sig. Manganelli era volutamente lento”.

Peraltro sarebbe stato illogico per la stessa società proporre, nella funzione di guardalinee, un tesserato non in grado di seguire, come il compito richiede, le azioni da giuoco.

La C.D.T. rileva inoltre che il fatto risulta particolarmente censurabile in quanto commesso da un dirigente accompagnatore, carica che avrebbe onerato il medesimo di una maggior attenzione nell’ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità da parte di un dirigente, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a ragazzi che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica ampiamente la squalifica comminata

La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto corretta ed adeguata.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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