COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PRO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

089 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo del Borgo a Mozzano avverso la squalifica inflitta dal G.S.Lucca fino al 09.05.2010 al calciatore Contino Alessio (C.U. n. 24 del 10.12.2009)

Propone tempestivo reclamo la società Borgo a Mozzano, nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta al calciatore Contino Alessio dal G.S.Lucca fino al 09.05.2010, con la seguente motivazione:“Espulso per aver offeso il D.G.. Dopo essersi incamminato per uscire, tornava indietro e mentre l’arbitro annotava sul proprio taccuino, gli batteva ripetutamente sulla guancia, senza procuragli dolore e nel contempo lo derideva. Veniva quindi allontanato dai propri compagni”..

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, sostenendo che il fatto contestato al giocatore, se avvenuto, è stato del tutto involontario e di minima entità.

Precisa a tal proposito la società reclamante che il contatto potrebbe essere avvenuto a seguito di un gesto di protesta effettuato con le mani in alto, proprio mentre il D.G. effettuava un passo in avanti verso lo stesso calciatore per annotare il numero di maglia sul taccuino.

La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue.

Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità del calciatore Alessio Contino in ordine ai fatti contestategli.

Fantasiosa appare la versione riportata dalla società reclamante in ordine alla dinamica dei fatti.

Lo stesso D.G. in sede di supplemento di rapporto ha confermato che il calciatore, dopo essere stato espulso, protestava in maniera offensiva battendo ripetutamente la mano sulla sua guancia sinistra, senza procuragli dolore.

Ebbene, non v’è chi non veda come tenere un comportamento del genere non possa che ascriversi nell’ambito delle condotte volontarie; infatti, battere “ripetutamente” la mano sulla guancia del D.G. appare di per sé incompatibile con un gesto involontario.

Tuttavia, precisava il D.G. che sicuramente non vi era alcun intento del calciatore di procuragli dolore fisico, ma, tutt’al, più percepiva un’intenzione derisoria in ordine al suo aspetto fisico.

Questo Collegio, espresso il proprio disappunto in ordine alla ricostruzione dei fatti assolutamente mendace ed artefatta, valutati gli atti, ritiene, che sebbene l’intento doloso del calciatore nel compimento della condotta contestata sia evidente, la sanzione debba essere rimodellata nella sua quantificazione in virtù del fatto che il comportamento del calciatore, come riportato dall’arbitro, non era finalizzato a procurare alcun danno o dolore.

La condotta posta in essere dal calciatore merita un’adeguata sanzione non solo per il contegno offensivo tenuto ma, soprattutto, per l’intenzione derisoria che lo ha accompagnato.

P.Q.M.

la C.D.T.T. accoglie, seppur parzialmente, il reclamo, riducendo la squalifica inflitta la calciatore Alessio Contino fino al 09.04.2010.

la C.D.T.T. ordina, pertanto, la restituzione della tassa di reclamo.

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