COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECON

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

99/ stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla Polisportiva Barberino Val d’Elsa avverso la decisione del G.S.T.Toscana in ordine all’esito della gara A.P.T.Torrenieri – Polisportiva Barberino Val d’Elsa che, valida per il campionato di II categoria, è stata disputata in data 6/12/2009.  (C.U. n. 36/2009).

La Polisportiva Barberino Val d’Elsa impugna la decisione con la quale il G.S.T.Toscana ha respinto il reclamo con il quale la società chiedeva di infliggere alla A.P.T. Torrenieri la perdita della gara per 0 – 3,  per non aver tenuto in campo per tutta la durata dell’incontro un calciatore nato dopo il 1 gennaio 1987 e due nati dopo il 1 gennaio 1988.

Il G.S., rilevato che la A.P.T. Torrenieri non ha provveduto alla sostituzione proseguendo la gara con dieci calciatori, assume che compete agli Organi della Giustizia Sportiva lo stabilire se la mancata sostituzione del calciatore nato nel 1989 abbia avuto una qualche influenza sull’esito della gara.

Ponendo in evidenza che la mancata sostituzione non ha arrecato svantaggio alla Società Barberino Val d’Elsa, né, d’altra parte, vantaggio alla A.P.T. Torrenieri, il G.S., riferendosi ad una sentenza della C.A.F. risalente all’anno 2003, ha respinto il gravame.

La reclamante con l’atto di impugnazione:

-  richiama quanto disposto dal C.U. n. 1 del 2/7/2009 in ordine all’obbligo in esso sancito, per le squadre partecipanti al Campionato di 2 categoria, di utilizzare, nel corso delle gare ufficiali, calciatori nati dopo il 1987 e dopo il 1988;

-  descrive l’accaduto affermando che nel corso della gara in esame è uscito dal campo per infortunio il calciatore Sestini Andrea, nato il 24/11/1989, tesserato per l’A.P.T. Torrenieri, senza che sia stato sostituito con altro di pari età, sostituzione che, sostiene la reclamante, non poteva comunque avvenire dato che nelle liste gara non vi erano altri calciatori nati in quello stesso anno.

-  rileva che la norma è rivolta non al fine di raggiungere un risultato sul campo quanto a valorizzare i giovani e sottolinea ancora la parte della disposizione che indica “..... debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e qualora siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio delle fasce di età interessate.”

Conclude evidenziando infine la circostanza che, trattandosi non già di espulsione quanto di infortunio, la A.P.T. Torrenieri era tenuta alla sua sostituzione con altro calciatore di pari fascia di età.

Tali tesi vengono ulteriormente ribadite nel corso della richiesta audizione.

Proceduralmente la C.D. rileva che la A.P.T. Torrenieri, alla quale la Società reclamante ha notificato a mezzo raccomandata la copia del reclamo, non ha esplicato alcuna attività difensiva.

Con il reclamo proposto la Commissione è chiamata in sostanza a stabilire se sia avvenuta o meno la violazione delle norme che regolano la partecipazione dei calciatori alle gare.

Diventa quindi necessario, stante la complessità e delicatezza interpretativa della questione, se riferita alle conseguenze di carattere disciplinare, effettuare una vera e propria esegesi della disposizione.

Annualmente la L.N.D. organizza i Campionati e tutta l’attività agonistica con la emanazione di una serie di norme che i tesserati e gli Enti sono tenuti ad osservare.

Con particolare riferimento al limite posto alla partecipazione dei calciatori alle gare in relazione all’età viene stabilito annualmente, per ciascuna categoria, la facoltà di obbligare le Società all’uso di un numero massimo di calciatori compresi in fasce di età predeterminate (generalmente in età compresa tra i venti e i ventidue anni)

In particolare il Consiglio Direttivo della Lega, con riferimento alla stagione agonistica 2009/2010 ha disposto, in via diretta, l’obbligo che le Società, partecipanti alle gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione, utilizzino, almeno due calciatori nati rispettivamente “dal 1.1.1990 e dal 1.1.1991.”

Ha quindi demandato ai Comitati Regionali la facoltà di imporre il medesimo obbligo per le Categorie I°, II° e III° disponendo che l’utilizzo avvenga……sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, di uno o più dei partecipanti l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di quattro calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.” (C.U. n. 1 della L.N.D.)

La disposizione è stata recepita dal C.R.T. il quale con il C.U. n. 1 del 2/7/2009 ha stabilito che, per l’annata calcistica in corso, alle gare del Campionato di 2^ Ctg., che qui interessano, debbano partecipare un calciatore nato dal il 1 gennaio 1987 e due nati dopo il 1 gennaio 1988.

E’ evidente che la “ratio legis” della disposizione in generale risiede esclusivamente nel favorire la crescita sia qualitativa che quantitativa del calcio giovanile mediante la utilizzazione di tali giovani nei campionati di categoria superiore rispetto ai campionati propri di categoria.

Fatta questa premessa di carattere generale il Collegio osserva che la norma da esaminare si compone di due parti ben distinte, la prima, cogente, di carattere generale, che impone l’obbligo dell’utilizzo di un numero (massimo) di calciatori ricadenti in una fascia di età prestabilita.

L’altra, che costituisce vera e propria deroga della prima, riguarda gli avvenimenti che possono avere a protagonisti i calciatori nel corso della gara, ovvero i casi dell’espulsione e dell’infortunio.

Per quanto riguarda l’espulsione é evidente infatti che non può avvenire alcuna sostituzione ostandovi la Regola 3 (n.3) del Regolamento del giuoco del calcio ed apparendo comunque del tutto illogico, ai fini del risultato, togliere dalla formazione un elemento della prima squadra che, per il solo fatto di farne parte, dovrebbe avere maggiore esperienza e qualità tecniche rispetto ad un giovane calciatore.

Con riferimento ai casi di infortunio, la deroga opera in un unico caso: allorché sono già state effettuate le tre sostituzioni che sono previste per le gare di 2° categoria (cfr, C.U. n. 1 della L.N.D. anno 2009/2010, pag. 44).

La disposizione quindi tende a far si che i giovani indicati debbano essere presenti per tutta la durata della gara come è, del resto, ulteriormente precisato dall’inciso. “e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive…”

Compiuto l’esame generale della norma è da osservare come la fattispecie proposta in questa sede si riferisce esclusivamente all’uscita dal campo di un giovane calciatore per infortunio.

Rilevato che a tale momento, 36’ minuto del primo tempo, non era stata effettuata da parte della A.P.Torrenieri alcuna sostituzione (vedasi la condizione posta “…., qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite), non si verte più in regime di deroga, ma deve essere applicata la norma principale che prevede l’utilizzo dei tre giovani sin dall’inizio e per tutta la durata di essa.

A quanto sopra è da aggiungere la assoluta irrilevanza della circostanza, emergente dalla lista di gara della A.P.T. Torrenieri, che tra i tre calciatori di riserva non vi fosse alcun calciatore ricadente nelle fasce di età 1987 e 1988.

Si osserva a tal proposito che il C.R.T. nell’emanare le norme regolatrici della disputa delle gare, ha precisato con il C.U. n. 1/2009-2010 (paragrafo 3.2.21 a pag. 9) che, tra le altre, le Società di 2° Categoria “….possono indicare nella distinta gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata) “.

In tale ambito le Società hanno quindi ampio spazio per comprendere, oltre ai calciatori di prima squadra, anche i giovani delle fasce di età prescelte, potendosi in tal modo ottemperare, nel caso di infortunio, al precetto del mantenimento in campo del numero di giovani calciatori previsto dalla normativa.

Viene in tal modo accertata la violazione della disposizione relativa all’utilizzo dei calciatori per fasce di età il che rende del tutto irrilevante lo stabilire se la mancata sostituzione del calciatore nato nel 1989 abbia determinato un’alterazione del potenziale, positivo o negativo, delle due squadre con effetto sull’esito della gara.

P.Q.M.

la C.D.T.T. accoglie il reclamo e per l’effetto infligge alla A.P.T.Torrenieri la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3.  Dispone la restituzione della tassa, ove addebitata.

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