COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

117 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della società Polisportiva Dilettantistica Prato 2000 avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il dirigente Falcini Carlo fino al 21-02-2010.  C.U. n.42 del 17-01-2010.

Nel corso del secondo tempo della gara “ Maliseti-Prato2000” valevole per il campionato di prima categoria, il dirigente accompagnatore del Prato 2000 veniva allontanato dal terreno di gioco per aver offeso l’arbitro. Per uscire dal campo si rendeva necessario l’intervento del capitano della squadra. Inoltre sul finire della partita, alla rete della squadra avversaria, rientrava in campo e minacciava il D.G. oltre ad afferrargli il braccio con lo scopo di colpirlo con un pugno. Tale tentativo non andava a buon fine solo per l’intervento di alcuni calciatori. Infine, a conclusione della gara, impediva all’arbitro di uscire dall’impianto di gioco, continuando a profferire minacce, tanto che si rendeva necessario l’intervento della forza pubblica.

Per tali comportamenti il dirigente in questione veniva sanzionato con una inibizione pari a 13 mesi.

Avverso la decisione del G.S. propone sintetico reclamo la società del Prato 2000, negando assolutamente che il proprio tesserato abbia afferrato l’arbitro per il braccio, confermando nel resto.

Chiede quindi una riduzione della sanzione.

Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma quanto già descritto nel rapporto gara.

Dall’esame degli atti del procedimento emerge chiaramente la responsabilità del dirigente in questione, in parte dal medesimo confermata. Anche la stretta del braccio, dal tesserato negata, rimane confermata A tal punto rimane da valutare la congruità della sanzione. A tal fine non si può non rilevare come la conseguenza del comportamento aggressivo tenuto dal sig. Falcini abbia causato soltanto un breve e leggero dolore al braccio sinistro del D.G. così come dichiarato dallo stesso arbitro. Pertanto, pur ravvisando un comportamento assai disdicevole,  anche in considerazione della carica di vice presidente rivestita dal sig Falcini, questa Commissione Disciplinare ritiene lievemente eccessiva la sanzione espressa dal G.S. In considerazione, poi, delle scuse che il sig. Falcini ha rivolto al D.G. con lettera indirizzata al Comitato Regionale Toscana ed al Presidente Dott. Bresci, questa C.D. ritiene più equa una sanzione nella misura di undici mesi.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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