COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 109 Stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

109 Stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.C. Giovani Via Nova avverso la decisione del G.S.T. che ha comminato alla società l’ammenda di € 150,00. C.U. n° 40 del 14.01.2010.

Il Giudice Sportivo comminava la sanzione dell’ammenda indicata in epigrafe per reiterata presenza di persone estranee nel recinto spogliatoi, recidiva.

Con il reclamo proposto la società chiede la revoca della sanzione, tenuto conto che l’episodio contestato si è verificato in occasione di un torneo cui partecipavano varie squadre, e che le asserite persone estranee erano regolarmente in nota per le squadre presenti alla manifestazione.

Il reclamo non merita accoglimento.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la presenza di persone estranee, che non ha potuto identificare.

Questo Collegio ha ben presente le difficoltà organizzative che possono verificarsi in talune occasioni, ma ciò non toglie che le norme debbano essere rispettate anche per evitare attriti che possono sfociare in episodi spiacevoli e anche violenti.

La contestazione della recidiva, poi (sulla quale nulla dice la reclamante), preclude qualsiasi ipotesi di riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

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