COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCEL

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

129 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. San Donato Tavarnelle avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il tesserato Murras Diego per 4 gare.  C.U. n° 44 del 02.02.2010.

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al giocatore Murras Diego poiché espulso per aver offeso un A.A., dalla porta dello spogliatoio ad alta voce in ripetute e distinte circostanze reiterava le offese verso detto ufficiale di gara.

Con il reclamo proposto la società chiede un ridimensionamento della sanzione inflitta; nega, la reclamante, che il Murras si sia reso protagonista delle offese al D.G. una volta espulso, attribuendo ad altri – non identificati – le frasi proferite.

Dagli atti di gara e dal supplemento richiesto all’A.A., emerge chiaramente come il responsabile degli insulti sia stato proprio il Murras.

Sull’entità della sanzione, invero, questa Commissione ritiene possa esserci margine per una sua rivisitazione.

Dal supplemento di rapporto dell’A.A. emerge che la frase del giocatore verso l’arbitro, ovvero sempre lo stesso aggettivo, dopo un primo momento di vera e propria offesa – possa essersi trasformata, nelle sua continuazione, quasi in un misto fra sguaiata offesa (sempre la stessa, ripetuta quasi all’infinito) e irriverenza.

Si ritiene, con gli elementi oggi a disposizione, che la configurazione di una continuazione piuttosto che di una reiterazione possa consentire una riduzione della sanzione inflitta.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare riduce la squalifica al giocatore Murras Diego a tre gare. Dispone restituirsi la relativa tassa.

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