COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 77 del 17/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale     6.2 RECLAMO SO

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 77 del 17/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

 

6.2 RECLAMO SOCIETA’ BUCALETTO (TERZA CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE COVIELLO ROCCO PER 8(OTTO) GARE COME DA DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 20/PZ DEL 21.1.2010.

 

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società BUCALETTO avverso la squalifica per 8(otto) gare inflitta dal G.S. a calciatore COVIELLO ROCCO, come riportata sul CU n. 20/PZ del 21.01.2010;

Letti gli atti ufficiali di gara; 

Ascoltata la società che ne ha fatto rituale richiesta; 

Ascoltato il D.G. della gara il quale, nel confermare quanto riportato sul referto di gara, ha ribadito la condotta minacciosa, violenta ed intimidatoria assunta dal calciatore Coviello nei suoi confronti, come riportata nel dispositivo del G.S.;

Rilevato che la condotta su indicata integra la violazione dell’art. 19, punfo 4, lettera d, del C.G.S.;

P.Q.M.

·  rigetta il reclamo, confermando la squalifica per 8(otto) gare inflitta dal G.S. al calciatore Coviello Rocco, come da CU n. 20 del 21.01.2010;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.


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