COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 54 della Società F.C.D. VERGAE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato

Ufficiale n° 22 del 16.12.2009 (Punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 (gara Vergae - Montegiordano

F.C.del 12.12.2009), squalifica del calciatore MARSICO Mauro fino all’11.12.2010, squalifica del calciatore RICCIO Emilio per

CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore capitano FOLLONE Emilio per cinque gare effettive,ammenda di € 250,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara F.C.D. Vergae - Montegiordano F.C. del 12.12.2009 risulta che al

47° del II tempo, dopo l’annullamento di una rete alla società ospitante, il calciatore Riccio Emilio (portiere) del Vergae abbandonava

la propria porta mettendosi a correre verso il direttore di gara e, una volta raggiunto, lo offendeva e lo minacciava.

Subito dopo, l’arbitro veniva avvicinato dal calciatore del Vergae Marsico Mauro che, dopo avergli rivolto espressioni offensive e

minacciose, tentava di afferrarlo per il collo, non riuscendovi in quanto il direttore di gara si divincolava.

Successivamente, l’arbitro, dopo essere stato accerchiato da quasi tutti i calciatori del Vergae, continuava ad essere minacciato,

venendo inoltre spintonato e strattonato, senza riuscire, però, ad identificare i responsabili di tali atti stante la confusione venutasi a

creare.

Nel supplemento di rapporto, l’arbitro precisa espressamente che nessun dirigente del Vergae, né tantomeno il capitano, sono

accorsi in suo aiuto in quei frangenti, rimanendo, invece, “fermi in panchina”.

L’arbitro fa presente, inoltre, che nessun rappresentante delle forze dell’ordine era presente alla gara.

Il direttore di gara continuava a subire gravi minacce da parte dei calciatori del Vergae (del tipo: “se non vinciamo, da qua non esci”)

e, non potendo assumere alcun provvedimento disciplinare a carico dei giocatori del Vergae per salvaguardare la propria incolumità,

decideva di portare a termine la gara pro forma, decretandone la fine dopo la segnatura della rete del vantaggio (2-1) da parte del

Vergae, avvenuta al 52° del II tempo.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, comminava alla Società F.C.D. Vergae la sanzione sportiva della

perdita della gara per 0-3, oltre all’ammenda di € 250,00 a titolo di responsabilità oggettiva, squalificando altresì i seguenti calciatori

della medesima società (cfr. C.U. n.22 del 16.12.2009 della Delegazione Distrettuale di Rossano):

- Marsico Mauro fino all’11.12.2010;

- Riccio Emilio per cinque gare effettive;

- Follone Emilio per cinque gare effettive, in qualità di capitano, essendo contravvenuto a quanto stabilito dall’art.73, comma 4, delle

N.O.I.F..

La società reclamante ricostruisce nel proprio reclamo alcune circostanze oggettive verificatesi sul terreno di gioco in maniera

differente rispetto a quanto narrato dall’arbitro nel proprio rapporto, asserendo, in particolare, che il medesimo ufficiale di gara non

avrebbe subito alcuna minaccia né prima. né durante. né dopo la gara né, tantomeno, il tentativo di presa per il collo da parte del

calciatore Marsico.

Tuttavia, tale ricostruzione di parte non può trovare accoglimento in quanto il rapporto arbitrale costituisce, per espressa

disposizione regolamentare (art.35, comma 1, del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., fonte di prova assoluta e privilegiata, che

non può essere disattesa per la negazione degli incolpati.

A parere dell’adita Commissione, è da condividere la decisione del direttore di gara di continuare la gara pro forma, facendo quindi

un corretto uso dei suoi poteri ex art.64 delle NOIF, nella considerazione, precisata dal suddetto ufficiale di gara nel proprio

supplemento di rapporto, di non sentirsi più nelle condizioni psico-fisiche necessarie per poter portare regolarmente a compimento la

gara stessa in piena indipendenza di giudizio, a seguito delle reiterate gravi minacce rivoltegli dei calciatori del Vergae. Va messo in

evidenza che l’arbitro, per salvaguardare la propria incolumità, non ha potuto adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari nei

confronti dei calciatori responsabili, tenuto conto, peraltro, della totale assenza di forze dell’ordine.

Pertanto, questa Commissione conferma la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta alla Società F.C.D. Vergae, mentre

ritiene conforme a giustizia ridurre l’ammenda a carico della medesima società ad € 150,00, tenuto conto in particolare del fatto che,

a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure nella decisione oggetto di gravame, la società reclamante aveva

regolarmente richiesto al Comando dei Carabinieri di Roggiano Gravina (CS) che venisse garantito l’ordine pubblico in occasione

della gare disputate in casa dal Vergae (come risulta dalla copia della richiesta in questione, datata 27.11.2009, esibita dalla

reclamante in allegato al reclamo ed acquisita agli atti).

Per quanto concerne la squalifica inflitta al calciatore Follone Emilio, in qualità di capitano, per non aver dato assistenza all’arbitro

nell’adoprarsi a reprimere le intemperanze dei propri compagni così come disposto dall’art.73, comma 4, delle N.O.I.F., si osserva

che la stessa deve essere in questa sede annullata, in quanto al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto d’esame (47° del II

tempo), il calciatore Follone (n.7) era stato sostituito alcuni minuti prima (al 39° del II tempo), per come annotato dall’arbitro nel

proprio rapporto.

Pertanto, si dispone la trasmissione degli atti al Giudice di I grado per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del

calciatore che stava effettivamente svolgendo le funzioni di capitano al momento dei fatti in questione.

In riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Marsico Mauro, si osserva che lo stesso si è reso responsabile di un comportamento

offensivo e minaccioso ai danni dell’arbitro, nonché di aver tentato di afferrarlo per il collo, tentativo, questo, non concretizzatosi per

la pronta reazione dell’arbitro. Alla luce di ciò, appare eccessiva la sanzione inflittagli dal Giudice di prime cure e, pertanto, si ritiene

di doverla ricondurre ad equità, riducendola fino al 31 agosto 2010.

Infine, si ritiene conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta al calciatore Riccio Emilio, reo di aver offeso e minacciato l’arbitro, a

quattro gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- annullare la squalifica per CINQUE gare irrogata al calciatore FOLLONE Emilio, disponendo contestualmente la trasmissione

degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore del Vergae

che stava effettivamente svolgendo le funzioni di capitano al momento dei fatti esposti in narrativa;

- ridurre la squalifica inflitta al calciatore MARSICO Mauro fino al 31 AGOSTO 2010;

- ridurre la squalifica irrogata al calciatore RICCIO Emilio a QUATTRO gare effettive;

- ridurre l’ammenda alla Società F.C.D. Vergae ad € 150,00;

- confermare nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

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