COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 69 della Società A.S.D. REAL ZUMPANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di COSENZA di cui al Comunicato
Ufficiale n° 19 del 13.01.2010 (squalifica allenatore BELSITO Francesco fino al 14.02.2010, squalifica calciatore MASCARO
Giovanni fino al 1° marzo 2010, squalifica calciatore SCARPELLI Gianfranco per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito telefonicamente l’arbitro, a chiarimenti, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. Sig. Paone Antonio;
RILEVA
la A.S.D. Zumpano si duole delle decisioni assunte dal giudice di primo grado rivenienti, a suo dire, da una ricostruzione dell’intera
vicenda - operata dell’arbitro - totalmente priva di fondamento.
L’assunto si fonda su una serie di argomentazioni relative al merito che possono essere definite di parte e che vengono smentite da
una fonte che nel C.G.S. assume valore di prova privilegiata: il rapporto arbitrale. Lo stesso redatto in maniera chiara e
circostanziata dall’arbitro è stato confermato nel suo contenuto alla Commissione Disciplinare nel corso dell’audizione a chiarimenti.
Alla luce di quanto ricostruito, le sanzioni appaiono congrue ed adeguate agli episodi contestati.
Pur tutto quanto sopra esposto il reclamo è da rigettarsi.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.