COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 20 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 60 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81

del 24.12.2009 (UN punto di penalizzazione in classifica, ammenda di € 800,00, squalifica del campo di giuoco, con

decorrenza immediata, per QUATTRO giornate di disputarsi a porte chiuse).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo,

sentita la reclamante nonché l’arbitro, a chiarimenti, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A. Paone Antonio;

RILEVA

La reclamante chiede l’annullamento della sanzione comminata lamentando una inesatta applicazione della normativa di riferimento.

La doglianza si basa sull’asserzione secondo cui le modalità con cui si è verificata l’aggressione all’arbitro impediscono la

configurazione della responsabilità ai sensi dell’art. 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori) che al

numero 1 testualmente recita:

Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree

esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno

dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave

all’incolumità fisica di una o più persone.

Sostiene nel merito l’Arsenal Trebisacce che i fatti censurati si sono verificati in luogo diverso e distante circa 10 chilometri dallo

stadio in cui la gara si era disputata e che la gara stessa si è svolta in un clima di assoluta correttezza e serenità per cui nessuna

negligenza può essere imputata alla società che conseguentemente può definirsi estranea ai fatti.

L’arbitro nel rapporto di gara, nella denuncia presentata ai Carabinieri e nella audizione telefonica a chiarimenti con la Commissione

Disciplinare Territoriale, ha confermato tale assunto, specificando da un lato di essersi intrattenuto nelle adiacenze del bar in quanto

- pur avendo constatato la presenza di sostenitori dell’Arsenal Trebisacce, riconosciuti dalle sciarpe che portavano al collo - nulla

lasciava presagire che gli stessi avrebbero tenuto quello sconsiderato comportamento e dall’altro che il bar non si trovava nelle aree

esterne immediatamente adiacenti lo stadio ma a circa otto chilometri di distanza dall’impianto.

Le risultanze istruttorie comprovano incontrovertibilmente che, fermo restando l’assoluto disvalore morale e sociale del grave atto di

vile aggressione nei confronti di una persona inerme, la tesi della reclamante merita pregio non integrando gli accadimenti in esame

la fattispecie astratta decritta all’art. 14 C.G.S..

Il reclamo è pertanto da accogliere.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo revoca tutte le sanzioni in epigrafe e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it