COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 22 a carico di :
PAONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano, della violazione del dovere di
osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 94 ter, comma 13,
delle N.O.I.F;la società A.S.D. COMPRENSORIO CAPO VATICANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4
comma 1 del C.G.S. in relazione all’addebito contestato al Sig. Giuseppe Paone, all’epoca dei fatti Presidente della Società.
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
letti gli atti del procedimento n. 291/PF 09/10;
premesso che:
- il Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Amministrazione del C.R. Calabria della L.N.D., con nota del 31.08.2009, faceva pervenire
alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia della liberatoria datata 13.07.09, rilasciata dal Sig. Giuseppe Tortora
all’A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano, società per la quale era stato tesserato quale allenatore per la stagione sportiva 2008/09
nel Campionato di Eccellenza calabrese; liberatoria concessa a seguito dell’avvenuto pagamento della somma di euro 10.250,00
(diecimiladuecentocinquanta/00), eseguito dalla società in ossequio a quanto deliberato dal Collegio Arbitrale della L.N.D. e
pubblicato sul C.U. n. 6 del 23.05.09;
- l’art. 94 ter delle N.O.I.F. prevede, al comma 13, che “Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme accertate
con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva”;
Considerato che:
- dagli accertamenti eseguiti, è risultato che la decisione assunta dal Collegio Arbitrale della L.N.D. nella riunione del 23.05.09,
pubblicata sul C.U. n. 6 di pari data, è stata comunicata all’A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano con raccomandata 3.6.09, affidata
alla poste in data 4.6.04 e ricevuta dalla Società il 10.6.2009;
- il termine per l’adempimento andava, quindi, a scadere, secondo l’interpretazione della norma sopra richiamata di maggior favore
rispetto alla società chiamata ad adempiere, il 10.7.2009;
- il Sig. Giuseppe Tortora, con comunicazione fax datata 13.10.09 confermava che il pagamento delle somme dovutegli era
effettivamente avvenuto il 13.7.09, data apposta sulla liberatoria a suo tempo rilasciata;
osservato che:
- appare indubbia, perché documentalmente provata, la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui
all’art. 1, comma 1, del C.G.S, con riferimento all’art. 94, ter, comma 13, delle N.O.I.F., da parte del Sig. Giuseppe Paone, all’epoca
dei fatti Presidente dell’A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano e legale rappresentante della Società, per aver eseguito il pagamento di
quanto dovuto oltre i termini consentiti dalle carte federali;
- dei fatti per come riportati debba rispondere la A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4,
comma 1 del C.G.S., in virtù di quanto addebitato al suo Presidente.
Visto l’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Giammaria Camici;
HA DEFERITO
a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota prot. 2747/291pf09-10/GT/dl, del 17 novembre 2009:
PAONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano;
la società A.S.D. COMPRENSORIO CAPO VATICANO;
per rispondere:
il primo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S, con
riferimento all’art. 94, ter, comma 13, delle N.O.I.F., per aver eseguito il pagamento di quanto dovuto oltre i termini consentiti dalle
carte federali;
la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione all’addebito contestato al Sig.
Giuseppe Paone, all’epoca dei fatti Presidente della Società.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 22 febbraio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale solo il Sostituto Procuratore Federale,
Avv. Gianfranco Marcello.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
mesi UNO (1) di inibizione per PAONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio Capo Vaticano;
ammenda di € 500,00 per la Società A.S.D. COMPRENSORIO CAPO VATICANO.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali, addebitabili ai
deferiti, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
In particolare i fatti integrano le violazioni contestate sia per PAONE Giuseppe, Presidente della Società A.S.D. Comprensorio C.
Vaticano che per la Società A.S.D. Comprensorio C. Vaticano.
P.Q.M.
La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:
per il Sig. PAONE Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Comprensorio C. Vaticano, mesi UNO (1) di inibizione;
per la Società A.S.D. COMPRENSORIO C. VATICANO l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).