COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 24 a carico di:

COSCARELLO LUANA, Presidente ASD E. Coscarello; per la violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in

relazione all’art. 30 del Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del

28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza, per aver organizzato il torneo “ E. Coscarello “ e per aver

fatto partecipare la squadra ASD E. Coscarello, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale

Calabria; comportamento aggravato dalla circostanza della consapevolezza di eludere la normativa federale di

settore;ACETO SALVATORE, Dirigente CUS Cosenza; ORRICO ANTONIO, Presidente SSC Popilbianco; NOTO BRUNO,

Presidente della AS Europa; PERCIAVALLE ERCOLE, Presidente della Pro Cosenza; PELLICORI Mario, Presidente della ASD

SS Rende; MONTALTO ROBERTINO, Presidente della Sporting Luzzi; COSTABILE DOMENICO, Presidente della SSD

Taverna; BELMONTE GISELLA, Presidente della Società AMICI di Francesco; e GERACE GIOVANNI, Presidente AS

Commenda; per la violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento

L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione

Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettavano l’invito a partecipare e partecipavano con le

Società di cui erano Presidenti al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del

Comitato Regionale Calabria; le SOCIETA’: ASD E. COSCARELLO, CUS COSENZA SSC POPILBIANCO; AS EUROPA, Pro

COSENZA. ASD SS RENDE, SPORTING LUZZI, SSD TAVERNA, SOCIETA’ AMICI DI FRANCESCO, e la AS COMMENDA, tutte

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte ai propri

Presidenti, per avere partecipato con le proprie compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata

richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria.

IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale;

premesso che:

- con nota del 22.6.2009, a firma del segretario del Comitato Regionale Calabria, pervenuta alla Procura Federale in data 25.6.2009,

con la quale, mediante richiamo a precedente nota del 17.6.2009 del delegato della Delegazione Provinciale di Cosenza, veniva

segnalata l’avvenuta partecipazione, nel mese di giugno 2009, delle Società CUS Cosenza, ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva

Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di

Francesco ed AS Commenda, ad un torneo di calcio “ E. Coscarello “, disputatosi dall’11.6 al 14.6.2009, non approvato a norma dei

vigenti regolamenti, e per avere le stesse Società fatto partecipare al predetto torneo, non autorizzato, atleti privi di ogni copertura

assicurativa;

- il Procuratore federale, ritenendo sussistenti gli elementi per l’apertura di un procedimento e della relativa attività inquirente e

requirente, con nota del 14.7.2009, delegava, ai sensi dell’art. 32 commi 2 e 9 del C.G.S., il collaboratore della Procura ed il

Sostituto Procuratore, avv. Gianfranco Marcello, per svolgere ogni opportuno accertamento.

- acquisita ed esaminata la documentazione necessaria, esperita l’indagine ed ascoltati i Presidenti delle Società che ebbero a

partecipare al Torneo, si è potuto evincere, dalla relazione del Collaboratore che forma parte integrante del presente, che la Società

A.S.D. Eugenio Coscarello ebbe ad organizzare il Torneo “ E. Coscarello “, disputatosi dall’11.6 al 14.6.2009, con la partecipazione

della stessa A.S.D. Eugenio Coscarello e delle Società CUS Cosenza, ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva Real Cosenza, SSC

Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco ed AS

Commenda.

Dalle dichiarazioni rilasciate dai tesserati escussi, è emerso che la manifestazione venne organizzata senza alcuna autorizzazione

del Comitato Regionale Calabria.

Dalle audizioni è emerso, altresì, che la Società organizzatrice del torneo era perfettamente a conoscenza che necessitava

l’autorizzazione del Comitato Regionale Calabria ed, a tal fine, escusso il sig. Coscarello Francesco (dirigente delegato dal

Presidente Coscarello Luana), lo stesso ha dichiarato di essere consapevole che il Memorial non era autorizzato e di aver violato le

direttive dei Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza,

dei quali aveva preso visione, che stabilivano le procedure per ottenere le relative autorizzazioni per la partecipazione delle Società

affiliate a tornei, sotto pena, in caso di inosservanza, del deferimento delle stesse.

Dall’audizione degli altri tesserati ACETO Salvatore (delegato CUS Cosenza), COSCARELLO Francesco (delegato ASD E.

Coscarello), ORRICO Antonio (Presidente SSC Popilbianco), NOTO Bruno (Presidente della AS Europea), PERCIAVALLE Ercole

(Presidente della Pro Cosenza), PELLICORI Mario (Presidente della ASD SS Rende), MONTALTO Robertino (Presidente della

Sporting Luzzi), COSTABILE Domenico (Presidente della SSD Taverna), BELMONTE Gisella (Presidente della Società Amici di

Francesco), è emersa la partecipazione al torneo delle società di rispettiva appartenenza; ed invero, gli stessi hanno affermato che il

torneo era stato organizzato dalla società A.S.D. Coscarello, ma di non essere a conoscenza della mancanza della prescritta

autorizzazione.

Dall’audizione del sig. ROSITO Romeo Vincenzo ( Presidente ASD Calcio Sangiovannese), ROTA Vincenzo (Presidente della ASD

PreSila – Vallecupo), FRANGELLA Luigi (Presidente SS Savuto Calcio), COSCARELLO Francesco (Presidente AS Nova

Castrolibero), è emerso, invece, che le loro Società non hanno partecipato al torneo, allorquando la Delegazione Provinciale di

Cosenza comunicava loro che il torneo non era autorizzato, come risulta anche dagli organi di stampa che evidenziavano la perdita

a tavolino delle gare, con il punteggio di 3-0, a carico delle società di rispettiva appartenenza, per la mancata presentazione in

campo; e, quindi nel caso di specie non vi è certezza della loro partecipazione al predetto torneo.

ritenuto, pertanto, che la Società A.S.D. E. Coscarello ha organizzato il Torneo “E. Coscarello“, senza la preventiva autorizzazione

del Comitato Regionale Calabria;

ritenuto, altresì, che le Società CUS Cosenza, ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa,

Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco ed AS Commenda hanno

partecipato al predetto torneo non autorizzato dal Comitato Regionale Calabria;

ritenuto, inoltre, che pur a voler accedere alla tesi che l’adesione al torneo da parte delle Società CUS Cosenza, Polisportiva Real

Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Associazione AMICI di

Francesco, venne posta in essere nella convinzione che la Società organizzatrice avesse ottenuto autorizzazione da parte degli

Organi preposti alla stessa, non può non addebitarsi quantomeno una responsabilità per colpa, ai sensi dell’ art. 3 C.G.S., per non

essersi accertati del preventivo rilascio della dovuta autorizzazione da parte del Comitato Regionale competente, in relazione ad un

torneo al quale avrebbero preso parte i propri tesserati;

ritenuto che il comportamento dei tesserati ACETO Salvatore (delegato CUS Cosenza), COSCARELLO Luana (Presidente ASD E.

Coscarello), ORRICO Antonio (Presidente SSC Popolbianco), NOTO Bruno (Presidente della AS Europea), PERCIAVALLE Ercole

(Presidente della Pro Cosenza), PELLICORI Mario (Presidente della ASD SS Rende), MONTALTO Robertino (Presidente della

Sporting Luzzi), COSTABILE Domenico (Presidente della SSD Taverna), BELMONTE Gisella (Presidente della Società AMICI di

Francesco) e GERACE Giovanni (Presidente AS Commenda), quest’ultimo non presentatosi, nonostante l’avvenuta convocazione,

si sia posto in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art.

30 del Regolamento L.N.D., oltre che con quanto stabilito dai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e

10.6.2009, della Delegazione Provinciale di Cosenza;

ritenuta, altresì, la responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., delle Società CUS Cosenza,

ASD Eugenio Coscarello, Polisportiva Real Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro Cosenza, ASD SS Rende, Sporting Luzzi,

SSD Taverna, Associazione AMICI di Francesco ed AS Commenda;

ritenuto, invece, per quanto concerne le Società ASD Calcio Sangiovannese, ASD PreSila – Vallecupo, SS Savuto Calcio, AS Nova

Castrolibero, che, mancando in atti la prova certa della loro diretta partecipazione al più volte menzionato torneo di calcio, atteso che

le stesse si sono ritirate allorquando sono venute a conoscenza della mancanza della prescritta autorizzazione, non è possibile

procedere nei confronti delle medesime per violazione dell’art. 30 comma 3 del regolamento L.N.D..

Vista la proposta del Sostituto procuratore avv. Gianfranco Marcello;

visto l’art. 32, comma 4 e 46 C.G.S.,

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30 Novembre 2009 prot. nr.3041/54pf09-10/GT/dl:

1. COSCARELLO Luana, Presidente ASD E. Coscarello;

2. ACETO Salvatore, Dirigente CUS Cosenza;

3. ORRICO Antonio, Presidente SSC Popilbianco;

4. NOTO Bruno, Presidente della AS Europa;

5. PERCIAVALLE Ercole, Presidente della Pro Cosenza;

6. PELLICORI Mario, Presidente della ASD SS Rende;

7. MONTALTO Robertino, Presidente della Sporting Luzzi;

8. COSTABILE Domenico, Presidente della SSD Taverna;

9. BELMONTE Gisella, Presidente della Società AMICI di Francesco;

10. GERACE Giovanni, Presidente AS Commenda;

11. ASD Eugenio Coscarello;

12. CUS Cosenza;

13. SSC Popilbianco;

14. AS Europa;

15. Pro Cosenza;

16. ASD SS Rende;

17. Sporting Luzzi;

18. SSD Taverna;

19. AMICI di Francesco;

20. AS Commenda.

Per rispondere, rispettivamente:

la sig.ra Coscarello Luana, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del

Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della

Delegazione Provinciale di Cosenza, per aver organizzato il torneo “ E. Coscarello “ e per aver fatto partecipare la squadra ASD E.

Coscarello, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria; comportamento aggravato dalla

circostanza della consapevolezza di eludere la normativa federale di settore;

il sig. Aceto Salvatore, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento

L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione

Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la Società CUS

Cosenza al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. Orrico Antonio, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento

L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione

Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la Società SSC

Popilbianco al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale

Calabria;

il sig. Noto Bruno, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento L.N.D.

ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione Provinciale

di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la Società AS Europa al torneo

“ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. Percivalle Ercole, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento

L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione

Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la Società Pro

Cosenza al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. Pellicori Mario, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento

L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione

Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la Società ASD SS

Rende al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale Calabria;

il sig. Montalto Robertino, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del

Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della

Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la

Società Sporting Luzzi al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato

Regionale Calabria;

il sig. Costabile Domenico, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del

Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della

Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la

Società SSD Taverna al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato

Regionale Calabria;

la sig.ra Belmonte Gisella, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del

Regolamento L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della

Delegazione Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la

Società AMICI di Francesco al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato

Regionale Calabria;

il sig. Gerace Giovanni, della violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 del Regolamento

L.N.D. ed alle direttive di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 15 e 76, rispettivamente del 28.11.2008 e 10.6.2009, della Delegazione

Provinciale di Cosenza, perché, con negligenza e colpa grave, accettava l’invito a partecipare e partecipava con la Società AS

Commenda al torneo “ E. Coscarello “, senza che per lo stesso vi fosse stata autorizzazione da parte del Comitato Regionale

Calabria;

ASD E. Coscarello, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al

proprio Presidente, per avere organizzato e partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza richiedere la

preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

la Società CUS Cosenza, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente

ascritte al proprio dirigente tesserato, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi

che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

SSC Popilbianco, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al

proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata

richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

AS Europa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio

Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata richiesta la

preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

Pro Cosenza, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio

Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata richiesta la

preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

ASD SS Rende, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al

proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata

richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

Sporting Luzzi, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al

proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata

richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

SSD Taverna, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al proprio

Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata richiesta la

preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

Amici di Francesco, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al

proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata

richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria;

AS Commenda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni rispettivamente ascritte al

proprio Presidente, per avere partecipato con la propria compagine al torneo “ E. Coscarello “, senza accertarsi che fosse stata

richiesta la preventiva autorizzazione al Comitato Regionale Calabria.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 22 febbraio 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore

Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il delegato della ASD Eugenio Coscarello, Sig. Coscarello Francesco, il Presidente della SS

Rende Mario Pellicori nonché Bruno Noto Presidente della A.S. Europa.

I rappresentati delle Società SS Rende e Eugenio Coscarello hanno proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.C.S.;

così determinate dalla Procura Federale:

-per la società Eugenio Coscarello ammenda di € 300,00;

-per la società SS Rende ammenda € 150,00;

per la Sig.ra Luana Coscarello mesi due di inibizione;

per il signor Mario Pellicori giorni 20 di inibizione.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

nei confronti dei Presidenti delle Società di seguito elencate mesi uno di inibizione:

ACETO Salvatore, Dirigente CUS Cosenza;

ORRICO Antonio, Presidente SSC Popilbianco;

NOTO Bruno, Presidente della AS Europa;

PERCIAVALLE Ercole, Presidente della Pro Cosenza;

MONTALTO Robertino, Presidente della Sporting Luzzi;

COSTABILE Domenico, Presidente della SSD Taverna;

BELMONTE Gisella, Presidente della Società AMICI di Francesco;

GERACE Giovanni, Presidente AS Commenda;

nei confronti delle Società di seguito elencate 250 € di ammenda:

CUS Cosenza;

SSC Popilbianco;

AS Europa;

Pro Cosenza;

Sporting Luzzi;

SSD Taverna;

Amici di Francesco;

AS Commenda.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente Bruno Noto, della società AS Europa, pur ammettendo la responsabilità per il caso che occupa, ha evidenziato la

buona fede per quanto accaduto, rimarcando di aver appreso della irregolarità della partecipazione solo nel pomeriggio antecedente

l’inizio del torneo cui ha partecipato per un forte dovere morale nei confronti della persona cui il memorial era intitolato.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati dagli elementi probatori raccolti nel corso delle

indagini, integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i

deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale Disciplinare irroga:

-alla società ASD EUGENIO COSCARELLO ammenda di € 300,00 (trecento/00);

-alla società A.S.D. S.S. RENDE ammenda € 150,00 (centocinquanta/00);

-alla signora Luana COSCARELLO,Presidente A.S.D. Eugenio Coscarello, mesi DUE (2) di inibizione;

-al Signor Mario PELLICORI, Presidente della A.S.D. S.S. Rende, giorni VENTI (20) di inibizione;

-al signor Bruno NOTO, Presidente della A.S. Europa, giorni VENTI (20) di inibizione;

-mesi UNO di inibizione ai signori: ACETO Salvatore, Dirigente CUS Cosenza, ORRICO Antonio, Presidente SSC Popilbianco,

PERCIAVALLE Ercole, Presidente della Pro Cosenza, MONTALTO Robertino, Presidente della Sporting Luzzi, COSTABILE

Domenico, Presidente della SSD Taverna, BELMONTE Gisella, Presidente della Società Amici di Francesco, GERACE Giovanni,

Presidente AS Commenda.

infligge l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno alle società: CUS Cosenza, SSC Popilbianco, AS Europa, Pro

Cosenza, Sporting Luzzi, SSD Taverna, Amici di Francesco e AS Commenda.

La Commissione Disciplinare rilevato che non risulta in atti il deferimento nei confronti della Società Real Cosenza e del suo

Presidente Perri Vincenzo rinvia ad altra data, per la discussione in merito alla posizione della società citata, in attesa del

deferimento della società stessa.

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