COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 81 della Società D.L.F. PAOLA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 32 del 11.02.2010 (S.G.S.) (Punizione sportiva della perdita della gara DLF Paola – Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010
con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore SERPA Alessandro per una gare, inibizione del dirigente CARBONE
Pieruccio fino al 10 marzo 2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
che il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara D.L.F. Paola – Società Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010 a seguito del
reclamo propostogli dalla Società Calcio Cittadellabonifati (cfr. C.U. n.32 dell’11.02.2010 del Comitato Regionale Calabria - Attività
Giovanile), ha rilevato che alla gara medesima ha preso parte nelle file della società ospitante il calciatore SERPA Alessandro senza
averne titolo, non avendo ancora scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (IV infr.) irrogata con C.U. n.30
del 28.01.2010, pubblicato in pari data, del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile.
Per la suddetta irregolarità, il giudice in questione ha adottato i seguenti provvedimenti a carico della società D.L.F. Paola:
1) punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio di 0-3;
2) squalifica di un ulteriore gara al calciatore SERPA Alessandro;
3) inibizione al dirigente accompagnatore CARBONE Pieruccio fino al 10 marzo 2010, per avere consentito la partecipazione
alla gara di un calciatore che non ne aveva titolo.
La società D.L.F. Paola ricorre avverso le suddette decisioni sostenendo che il calciatore SERPA Alessandro avrebbe regolarmente
scontato la squalifica per una gara, non prendendo parte all’incontro D.L.F. Paola - Azzurra 2008 del 23.01.2010, immediatamente
successivo a quello in cui gli è stata comminata l’ammonizione che ne ha provocato la squalifica (Pro Cosenza – D.L.F. Paola del
16.01.2010).
Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa in quanto ai sensi e per gli effetti dell’art.22, comma 2, del C.G.S., “le sanzioni che
comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del comunicato ufficiale”.
Pertanto, poiché il C.U. col quale è stata comminata la squalifica al calciatore SERPA è stato pubblicato in data 28.01.2010, detto
calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica non prendendo parte alla prima gara successiva a tale data, vale a dire D.L.F. Paola
– Società Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010.
Non essendosi verificata tale circostanza, il calciatore di che trattasi si è venuto a trovare in posizione irregolare, così come
correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.
In conclusione, il reclamo non può essere accolto.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.