COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 81 della Società D.L.F. PAOLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 32 del 11.02.2010 (S.G.S.) (Punizione sportiva della perdita della gara DLF Paola – Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010

con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore SERPA Alessandro per una gare, inibizione del dirigente CARBONE

Pieruccio fino al 10 marzo 2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara D.L.F. Paola – Società Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010 a seguito del

reclamo propostogli dalla Società Calcio Cittadellabonifati (cfr. C.U. n.32 dell’11.02.2010 del Comitato Regionale Calabria - Attività

Giovanile), ha rilevato che alla gara medesima ha preso parte nelle file della società ospitante il calciatore SERPA Alessandro senza

averne titolo, non avendo ancora scontato la squalifica per una gara per recidività in ammonizione (IV infr.) irrogata con C.U. n.30

del 28.01.2010, pubblicato in pari data, del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile.

Per la suddetta irregolarità, il giudice in questione ha adottato i seguenti provvedimenti a carico della società D.L.F. Paola:

1) punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio di 0-3;

2) squalifica di un ulteriore gara al calciatore SERPA Alessandro;

3) inibizione al dirigente accompagnatore CARBONE Pieruccio fino al 10 marzo 2010, per avere consentito la partecipazione

alla gara di un calciatore che non ne aveva titolo.

La società D.L.F. Paola ricorre avverso le suddette decisioni sostenendo che il calciatore SERPA Alessandro avrebbe regolarmente

scontato la squalifica per una gara, non prendendo parte all’incontro D.L.F. Paola - Azzurra 2008 del 23.01.2010, immediatamente

successivo a quello in cui gli è stata comminata l’ammonizione che ne ha provocato la squalifica (Pro Cosenza – D.L.F. Paola del

16.01.2010).

Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa in quanto ai sensi e per gli effetti dell’art.22, comma 2, del C.G.S., “le sanzioni che

comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di

pubblicazione del comunicato ufficiale”.

Pertanto, poiché il C.U. col quale è stata comminata la squalifica al calciatore SERPA è stato pubblicato in data 28.01.2010, detto

calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica non prendendo parte alla prima gara successiva a tale data, vale a dire D.L.F. Paola

– Società Calcio Cittadellabonifati del 31.01.2010.

Non essendosi verificata tale circostanza, il calciatore di che trattasi si è venuto a trovare in posizione irregolare, così come

correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.

In conclusione, il reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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