COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 del 23 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 82 della Società A.S.D. MELICUCCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 45 del 10.02.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara Presinaci - Melicucco del 06.02.2010
con il punteggio di 0-3, ammenda di € 80,00).
RECLAMO n° 83 della Società A.S.D. PRESINACI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 45 del 10.02.2010 (Punizione sportiva della perdita della gara Presinaci - Melicucco del 06.02.2010
con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
- in via preliminare, che i due reclami in questione vanno qui riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva;
- che dal rapporto arbitrale risulta quanto segue:
al 38° del II tempo della gara Presinaci - Melicucco del 06.02.2010, a seguito dell’assegnazione a favore della società A.S.D.
Melicucco di un calcio di punizione al limite dell’area di rigore, il calciatore NASO Domenico della società A.C. Presinaci “scatenava
una rissa” che coinvolgeva i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società, costringendo i carabinieri presenti ad intervenire.
Il direttore di gara precisa che detta rissa durava all’incirca quindici minuti ed era fomentata in particolar modo dai calciatori del
Presinaci.
Terminata la rissa, l’arbitro riteneva che non vi fossero le condizioni per riprendere la gara e, non potendo adottare provvedimenti
disciplinari per la “situazione di totale confusione” venutasi a creare, considerava la gara definitivamente sospesa.
La tesi addotta a propria discolpa dalle reclamanti verte, in sostanza:
• per quanto concerne la società A.C. Presinaci, su una ricostruzione dei fatti differente da quella narrata nel rapporto arbitrale;
• per quanto concerne, invece, la società A.S.D. Melicucco, sul totale addebito alla società avversaria della responsabilità dello
scoppio della rissa.
Al riguardo va precisato:
• che, per quanto concerne la tesi addotta dalla società A.C. Presinaci, l’ordinamento disciplinare sportivo (art. 35, comma 1, del
C.G.S.) pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova che non può essere disattesa per la
negazione degli incolpati e, pertanto, non può essere accolta la ricostruzione dei fatti operata dalla società suddetta,
rivelatasi sostanzialmente differente da quella del direttore di gara;
• che, in riferimento alla la tesi sostenuta dalla società A.S.D. Melicucco, per consolidata giurisprudenza della C.A.F., la rissa
consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di
aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertato dall’arbitro il verificarsi di
una rissa in campo, così come avvenuto nel caso di specie, è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia dato origine ad
essa, in quanto la responsabilità della stessa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già nell’averla provocata.
Appare opportuno ricordare, poi, che si verte in tema di punizione sportiva e non d’irrogazione di sanzioni disciplinari, per
cui la differenziazione di posizioni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizio.
Pertanto, appare corretta la decisione del direttore di gara di sospendere definitivamente la gara, tenuto conto, peraltro, che lo
stesso non ha potuto adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari per la situazione di totale confusione venutasi a creare in
campo, tenuto conto, inoltre, che, trattandosi di una rissa generalizzata, qualora avesse notificato detti provvedimenti, entrambe le
società sarebbero rimaste verosimilmente con un numero di calciatori inferiori a quello consentito dai regolamenti.
Appare, parimenti, condivisibile la decisione del Giudice di prime cure di irrogare ad entrambe le società sia la punizione sportiva
della perdita della gara col risultato di 0-3 che l’ammenda, avendole ritenute responsabili oggettivamente dei fatti posti in essere dai
propri tesserati. ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del C.G.S..
P.Q.M.
rigetta i reclami n. 82 e 83 e dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.