COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 40 della Società A.C. NUOVA DELIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale

n° 72 del 03.12.2009 (Ammenda di € 300,00, inibizione Sig.LIROSI Angelo fino al 03.05.2011, inibizione Sig.LUVERA

Francesco fino al 03.05.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

sentito l'arbitro a “chiarimenti”;

rilevato che il dirigente Lirosi Angelo si è reso responsabile di entrata abusiva nel terreno di gioco, di tentativo di aggressione

nonché' di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro;

rilevato che il direttore di gara ha confermato anche gli episodi contestati a carico dei tifosi della Nuova Deliese e a carico del

dirigente Luverà Francesco;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice alla A.C. Nuova Deliese è congrua ed adeguata alla natura ed alla

entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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