COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 44 della Società POL. PATERNO CALABRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato

Ufficiale n° 15 del 09.12.2009 (Ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore IANNITELLI Massimo fino al 15.06.2010,

squalifica del calciatore CASCIARO Francesco per UNA gara, ripetizione della gara Paterno Calabro-Sporting Luzzi del

06.12.2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara “a chiarimenti”;

RILEVA

- in via preliminare:

1) che, nel corso della seduta del 23.12.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo dalla Società

Pol.Paterno Calabro relativamente alla gara Paterno Calabro – Sporting Luzzi del 6.12.2009 (cfr. C.U. n.80 del 23.12.2009 del

Comitato Regionale Calabria), si è riservato la decisione in ordine alla posizione del calciatore Sig. Iannitelli Massimo, confermando,

nel resto, le decisioni del Giudice di 1^Grado pubblicate sul C.U. n.15 del 09.12.2009 della Delegazione Provinciale di Cosenza;

2) che, nella suddetta seduta, veniva disposta la convocazione, a chiarimenti, dell’arbitro della gara de qua;

- che, dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta che il calciatore Iannitelli

Massimo si è reso responsabile di tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro non realizzatasi per l'intervento dei compagni di

squadra e dirigenti che lo trattennero;

- ritenuto, infine, che ai sensi dell'art.35 del C.G.S. Il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non

può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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