COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 del 17 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 45 della Società ASD REAL COTRONEI 2009

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato

Ufficiale n° 30 del 10.12.2009 ( Ammenda di € 590,00, punizione sportiva della gara, UN punto di penalizzazione, inibizione

Sigg.BARILARO Francesco e GUZZI Francesco fino al 10.03.2010, squalifica del calciatore PAPALLO Salvatore fino al

10.12.2010, squalifica del calciatore MELLACE Marco fino al 10.12.2010, squalifica del calciatore VACCARO Antonio per

QUATTRO giornate, squalifica del calciatore FRAGALE Adriano fino al 14.04.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara “a chiarimenti”;

RILEVA

in via preliminare:

1) che, nel corso della seduta del 23.12.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo dalla Società ASD

Real Cotronei 2009 relativamente alla gara Real Cotronei – San Leonardo del 6.12.2009 (cfr. C.U. n.80 del 23.12.2009 del

Comitato Regionale Calabria), si è riservato la decisione in ordine alle inibizioni dei dirigenti Sigg. Barilaro Francesco, Guzzi

Francesco e le squalifiche dei calciatori Sigg. Papallo Salvatore, Fragale Adriano e Mellace Marco, confermando nel resto le

decisioni del Giudice di 1^Grado pubblicate sul C.U. n.30 del 10.12.2009 della Delegazione Provinciale di Crotone;

2) che, nella suddetta seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua;

che, dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed

inequivoca la responsabilità dei calciatori PAPALLO Salvatore (per atti di violenza), FRAGALE Adriano (per entrata non autorizzata

nello spogliatoio arbitrale, per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara), nonché dei dirigenti BARILARO

Francesco e GUZZI Francesco (per comportamento gravemente offensivo);

rilevata, altresì, la responsabilità del calciatore capitano Mellace Marco, ai sensi dell'art.3 del C.G.S., rimasti sino ad oggi non

identificati gli autori materiali degli atti di violenza commessi ai danni dell'arbitro a fine gara;

ritenuto che ai sensi dell'art.35 del C.G.S. Il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere

tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice di 1^Grado appaiono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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