COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.18 a carico di:

Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore

Generale FC Rossanese ASD; i Sig. TONTI Luca, Calciatore Belvedere Marittima; della violazione di cui all’art. 1, comma 1,

C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell’art. 94 ter

delle N.O.I.F. e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto

Federale; la Società FC Rossanese ASD della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta

ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- preso atto che è pervenuta istanza di rinvio da parte del rappresentante di TONTI Luca, impedito per motivi di salute;

- preso atto della non opposizione della Procura Federale;

- rinvia a nuovo ruolo la trattazione del procedimento disciplinare in rubrica.

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