COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 07
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CICCIANO – GARA ATLETICO NOCERA / CICCIANO
DELL’11.10.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
per quanto riguarda l’ammenda, essa deve essere confermata in toto, in quanto il supplemento di rapporto,
redatto dall’assistente dell’arbitro, va ritenuto adeguatamente circostanziato in ordine alla dinamica dei fatti
accaduti ed alla relativa responsabilità oggettiva della società, rilevata anche l’individuazione del
responsabile, sostenitore della società reclamante. Con riguardo, invece, alla squalifica dell’allenatore, sig.
Formicola Giovanni, la sanzione va ritenuta eccessiva, rispetto a quanto previsto dalla norma di riferimento:
art. 19, comma 4, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cicciano, di ridurre la sanzione della
squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Formicola Giovanni, al 25.11.2009; conferma nel resto; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.