COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 09

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 41 del 12 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 09. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CASTEL SAN

LORENZO DEL 18.10.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,

dall’istruttoria espletata e preso atto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, nella fattispecie l’art. 19,

comma 4, lettera a), emergono i presupposti per una riduzione parziale della squalifica a carico del

calciatore, sig. Carione Rosario. Deve invero sottolinearsi, al riguardo, che il gesto del calciatore deve

ridimensionarsi ad un atteggiamento gravemente irriguardoso, potendosi in ogni caso escludere

l’intendimento violento. Questa C.D.T. ritiene, pertanto, di ridurre a cinque giornate di squalifica la sanzione

a carico del menzionato calciatore. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Trentinara, di ridurre a cinque

giornate di gara la sanzione della squalifica, a carico del calciatore, sig. Carione Rosario; nulla

dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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