COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 22. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

22. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LU.PE POMPEI – GARA LU.PE POMPEI / SALA CONSILINA DEL

28.11.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, dall’istruttoria espletata, sulla

base delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, non emergono elementi tali da poter determinare la

riduzione della squalifica, inflitta in prime cure al calciatore Correale Ciro, né ai fini della riduzione

dell’ammenda inflitta a carico della reclamante. Questa C.D.T. giudica, invero, che le sanzioni, così come

inflitte, appaiono congrue ed adeguate, rispetto ai fatti rispettivamente addebitati al calciatore ed alla

società. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società

LU.PE Pompei.

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