COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 21. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. MESSERCOLA 2005 – GARA POL. MESSERCOLA 2005 /
NUOVA POL. SUCCIVO DEL 7.12.2009 – ATT. MISTA.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. In
effetti, dall’istruttoria espletata e preso atto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, emergono i
presupposti per una riduzione parziale della sanzione della squalifica, inflitta dal Primo Giudice, a carico del
calciatore Gammella Luigi. Valutati attentamente tutti gli aspetti rilevanti ai fini del decidere, questa C.D.T.
delibera di ridurre la sanzione a quattro giornate di gare. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Pol. Messercola 2005, di ridurre la
squalifica, a carico del calciatore Gammella Luigi, a quattro giornate di gare; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.