COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 21. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 55 del 17 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

21. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. MESSERCOLA 2005 – GARA POL. MESSERCOLA 2005 /

NUOVA POL. SUCCIVO DEL 7.12.2009 – ATT. MISTA.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. In

effetti, dall’istruttoria espletata e preso atto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva, emergono i

presupposti per una riduzione parziale della sanzione della squalifica, inflitta dal Primo Giudice, a carico del

calciatore Gammella Luigi. Valutati attentamente tutti gli aspetti rilevanti ai fini del decidere, questa C.D.T.

delibera di ridurre la sanzione a quattro giornate di gare. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Pol. Messercola 2005, di ridurre la

squalifica, a carico del calciatore Gammella Luigi, a quattro giornate di gare; nulla dispone in ordine

alla tassa reclamo, non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it