COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 26. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

26. DELIBERA C.D.T. – GOLDEN CAIAZZO PIANA – GARA VIRTUS CARANO / GOLDEN CAIAZZO

PIANA DEL 5.12.2009 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, dispone – per un’inderogabile motivazione di natura

temporale, che determina l’esigenza di decidere, senza possibilità di rinvio – lo stralcio relativo

all’impugnazione relativa alla squalifica del calciatore Biasucci Giovanni Pietro, inflitta dal Giudice Sportivo

Territoriale in prime cure. Questa C.D.T. ritiene che, dall’esame degli atti, emerga l’effettività delle ingiurie e

delle minacce, nonché la gravità del comportamento tenuto dal predetto calciatore, a maggior ragione in

considerazione della sua qualifica di capitano. La circostanza aggiuntiva della richiamata qualifica si

appalesa motivo per indurre a giudicare la sanzione della squalifica a tre gare, inflittagli dal G.S.T., come

congrua ed adeguata. Per quanto attiene all’altra doglianza del reclamo, questa Commissione ritiene di

dover ascoltare la società reclamante ed il direttore di gara disponendo, per tale argomento, la

convocazione della società medesima – mediante la pubblicazione di questa delibera, senza necessità di

ulteriore avviso – per la seduta dell’11.01.2010, alla quale si rinvia. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante la squalifica del

calciatore Biasucci Giovanni Pietro; di rinviare alla seduta dell’11.01.2010 la decisione sull’altro

aspetto, relativo alla squalifica al calciatore Ventriglia Lorenzo, previa la cennata audizione

dell’arbitro e della società reclamante; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto

della società Golden Caiazzo Piana.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it