COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 32. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 Dicembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

32. DELIBERA C.D.T. – CAPO PALINURO – GARA SPORTING CLUB CELLE BULGHERIA / CAPO

PALINURO DEL 29.11.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la probante documentazione ad esso allegata, rileva

quanto segue: relativamente alla parte del reclamo (articolato in modo puntuale e particolarmente

circostanziato), inerente l’obbligo di disputa, a porte chiuse, di due gare ufficiali, l’atto di impugnazione non

può trovare accoglimento, per due motivi obiettivamente insuperabili, sotto il profilo della giustizia sportiva. Il

primo è relativo alla circostanza che, com’è ben noto, il referto arbitrale configura fonte privilegiata di prova;

il secondo deve individuarsi nel fatto che soltanto una documentazione inoppugnabile può consentire agli

Organi di Giustizia Sportiva di revocare in dubbio un documento ufficiale di gara, quale per l’appunto il

referto dell’arbitro. Orbene, la cennata documentazione, allegata dalla società Capo Palinuro al pregevole

reclamo, non consente di accertare una delle imputazioni, obiettivamente più rilevanti, desumibili a carico

della società medesima, sulla base del rapporto arbitrale: ovvero, quella degli episodi che l’arbitro indica

come verificatisi negli spogliatoi. Relativamente alle altre due doglianze del reclamo (sanzione pecuniaria e

perdita della gara a carico della società reclamante), questa Commissione ritiene di dover disporre la

convocazione del direttore di gara per la riunione dell’11.01.2010, nonché l’audizione del presidente della

società medesima, ritualmente richiesta nell’atto d’impugnazione. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società reclamante nella parte riguardante l’obbligo di disputa,

a porte chiuse, di due gare interne; di rinviare alla seduta dell’11.01.2010 gli altri due aspetti del

reclamo, in ordine alla sanzione pecuniaria ed alla punizione sportiva della perdita della gara, a

carico della società Capo Palinuro; nulla dispone, all’atto, per quanto concerne la tassa reclamo,

non versata.

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