COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 33. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA LIBERTAS STABIA / MONTE DI

PROCIDA DEL 22.11.2009 – ECCELLENZA

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato

rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il

referto arbitrale descrive compiutamente i fatti accaduti sul campo di gioco. Effettivamente, vi è stato un

contatto fisico tra il calciatore Scarica Alfonso ed un avversario, che il direttore di gara ha inteso sanzionare

con l’espulsione dal terreno di gioco. Al provvedimento disciplinare il calciatore ha reagito con un contatto

fisico ulteriore, sia pure di non rilevante entità, nei confronti dell’arbitro stesso. Il delegato della società

reclamante ha sostenuto che l’arbitro avrebbe travisato il gesto del calciatore Scarica nei suoi confronti.

Questa C.D.T. ritiene di non poter aderire all’interpretazione della società reclamante, sia in ragione della

chiara enunciazione del referto arbitrale, sia in quanto la commisurazione della sanzione appare, sotto il

profilo obiettivo, congrua ed equilibrata. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo presentato dalla società Libertas Stabia, confermando la squalifica, a carico

del calciatore Scarica Alfonso, così come determinata dal G.S.T.; dispone addebitarsi la tassa

reclamo, non versata, sul conto della società medesima.

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