COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 33. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA LIBERTAS STABIA / MONTE DI
PROCIDA DEL 22.11.2009 – ECCELLENZA
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato
rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il
referto arbitrale descrive compiutamente i fatti accaduti sul campo di gioco. Effettivamente, vi è stato un
contatto fisico tra il calciatore Scarica Alfonso ed un avversario, che il direttore di gara ha inteso sanzionare
con l’espulsione dal terreno di gioco. Al provvedimento disciplinare il calciatore ha reagito con un contatto
fisico ulteriore, sia pure di non rilevante entità, nei confronti dell’arbitro stesso. Il delegato della società
reclamante ha sostenuto che l’arbitro avrebbe travisato il gesto del calciatore Scarica nei suoi confronti.
Questa C.D.T. ritiene di non poter aderire all’interpretazione della società reclamante, sia in ragione della
chiara enunciazione del referto arbitrale, sia in quanto la commisurazione della sanzione appare, sotto il
profilo obiettivo, congrua ed equilibrata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo presentato dalla società Libertas Stabia, confermando la squalifica, a carico
del calciatore Scarica Alfonso, così come determinata dal G.S.T.; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società medesima.