COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 34. DE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
34. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA VIRTUS BAIA / SAN PIO
MONDRAGONE DEL 13.12.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato
rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali e la documentazione, prodotta dalla società reclamante,
rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. In effetti, dalla lettura del referto arbitrale di gara si
evince che il calciatore Pagliuca Mario, dopo la conclusione dell’evento agonistico, ha assunto un
atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti dei sostenitori locali. Deve precisarsi, sul punto, che il
rapporto arbitrale prevale, non solo per evidenza logica, ma per norma e sulla base di costante, univoca
giurisprudenza, sugli altri atti ufficiali. Non può, dunque, accedersi alla richiesta della reclamante, relativa ad
un presunto errore di persona, nel quale sarebbe incorso il direttore di gara. Quanto, invece, alla
commisurazione della sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, essa appare eccessiva, in
rapporto all’effettiva gravità dell’episodio. Di conseguenza, questa Commissione ritiene equo ridurre da tre a
due le giornate di squalifica a carico del calciatore medesimo. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società San Pio Mondragone, di ridurre la
squalifica, a carico del calciatore Pagliuca Mario, a due giornate di gara; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.