COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 34. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 62 del 14 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

34. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN PIO MONDRAGONE – GARA VIRTUS BAIA / SAN PIO

MONDRAGONE DEL 13.12.2009 – PROMOZIONE

La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva formalizzato

rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali e la documentazione, prodotta dalla società reclamante,

rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. In effetti, dalla lettura del referto arbitrale di gara si

evince che il calciatore Pagliuca Mario, dopo la conclusione dell’evento agonistico, ha assunto un

atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti dei sostenitori locali. Deve precisarsi, sul punto, che il

rapporto arbitrale prevale, non solo per evidenza logica, ma per norma e sulla base di costante, univoca

giurisprudenza, sugli altri atti ufficiali. Non può, dunque, accedersi alla richiesta della reclamante, relativa ad

un presunto errore di persona, nel quale sarebbe incorso il direttore di gara. Quanto, invece, alla

commisurazione della sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, essa appare eccessiva, in

rapporto all’effettiva gravità dell’episodio. Di conseguenza, questa Commissione ritiene equo ridurre da tre a

due le giornate di squalifica a carico del calciatore medesimo. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società San Pio Mondragone, di ridurre la

squalifica, a carico del calciatore Pagliuca Mario, a due giornate di gara; nulla dispone in ordine alla

tassa reclamo, non versata.

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