COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 04/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Michele VENTURINI, Presidente della la società SS SANGIORGINA; b) SS SANGIORGINA.
Il deferimento. Con Racc. dd. 07.10.2009, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T., ai sensi dell' art. 32 c. 4° C.G.S., i seguenti soggetti: - a) Michele VENTURINI per rispondere, quale Presidente della SS SANGIORGINA, della violazione dell’articolo 1, comma 1 (principi di lealtà e correttezza sportiva) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito al sig. Michele Zanutta, tesserato per altra società, di prestare attività sportiva nei confronti anche della società S.S. SANGIORGINA; - b) la Società SS SANGIORGINA per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio tesserato.
Il deferimento traeva origine da una segnalazione di data 09.03.09, con cui l’Ufficio indagini evidenziava come nel corso della attività istruttoria espletata in relazione alla pratica n. 138 IN 06-07 (Allegri) era emersa la necessità di approfondire la situazione del sig. Michele Zanutta, allenatore in seconda della società professionistica Udinese Calcio S.p.A., il quale sarebbe anche figurato come “Allenatore della squadra ospitante” sulla base della distinta di gara L.N.D Juniores, relativa all’incontro disputato in data 28.10.2006 tra SANGIORGINA e Gonars presso il campo sportivo di San Giorgio di Nogaro.
La Procura Federale accertava come effettivamente il sig. Michele Zanutta figurasse quale “allenatore in seconda” dell’Udinese Calcio nel corso della stagione sportiva 2006/2007 ed effettivamente fosse altresì indicato come “allenatore” nella distinta relativa alla gara disputata in data 28.10.2006 tra SANGIORGINA e Gonars, con ciò verificandosi una violazione della norma che pone divieto ai tecnici di svolgere attività nella stessa stagione sportiva per più di una società.
Seguiva pertanto il deferimento, per quanto di ragione a carico del Presidente della SS SANGIORGINA, oltre che della stessa società, per responsabilità diretta ed oggettiva, per essersi consentito al sig. Zanutta di prendere parte quanto meno alla gara del 28 ottobre 2006, tra SANGIORGINA e Gonars.
La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 28.01.2010.
Il dibattimento. All'udienza del 28.01.2010, dinanzi alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore GALEOTA in rappresentanza della Procura Federale.- Per i deferiti sono comparsi: il sig. Michele VENTURINI in persona, nonché il sig. Ernesto Milan, Vice Presidente della società SS SANGIORGINA.
Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha aderito alla richiesta di applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 CGS formulata da tutti gli interessati, nei seguenti termini:
– Quanto al sig. Michele VENTURINI, inibizione di giorni 20 (pena base inibizione di mesi uno, ridotta ex art. 23 CGS);
- Quanto alla SS SANGIORGINA ammenda di € 133,00- (centotrentatre) (pena base ammenda di € 200,00- ridotta ex art. 23 CGS).
La motivazione. I fatti contestati nell’atto di incolpazione appaiono comprovati.
Effettivamente il sig. Michele Zanutta, nel corso della stessa stagione sportiva, è risultato svolgere attività sportiva per più di una società ed effettivamente, per quanto concerne il presente procedimento, la SS SANGIORGINA ha consentito al predetto di svolgere attività per proprio conto, senza curarsi di verificare preventivamente la posizione del menzionato sig. Zanutta.
Ciò detto, esaminando partitamente le posizioni dei singoli interessati, la C.D.T. giudica corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione in misura ridotta indicata dalle parti ex art. 23 CGS con riferimento tanto al sig. Michele VENTURINI, che alla società SS SANGIORGINA, tratta a giudizio per responsabilità diretta ed oggettiva.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) applica al sig. Michele VENTURINI, tesserato della SS SANGIORGINA e Presidente della stessa società, la inibizione di giorni 20 (venti), a tutto il 24 febbraio 2010;
2) applica alla società SS SANGIORGINA, a titolo di responsabilità diretta e comunque oggettiva, l’ammenda di € 133,00 (centotrentatre/00)