COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 04/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 04/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Federico GATTO Dirigente dell’ASD PAGNACCO; b) Claudio PAGNACCO Dirigente dell’ASD PAGNACCO; c) A.S.D. PAGNACCO.

Il deferimento.  Con Racc. dd 23.09.2009 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S., venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: - a) Federico GATTO  e  b) Claudio PAGNACCO all’epoca dei fatti Dirigenti-Consiglieri dell’ASD PAGNACCO, per rispondere entrambi della violazione degli artt. 30 c. 2°, e 4° Statuto Federale e dell’art’1 c. 1° C.G.S. per aver gli stessi, in data 30.04.09, proposto querela presso l’A.G.O. nei confronti di un arbitro della Sezione AIA di Udine, senza autorizzazione da parte dell’Organo Federale competente; - c)  la Società ASD PAGNACCO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del C.G.S. dell’operato dei suoi due anzidetti Dirigenti.-

Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati conseguiva agli accertamenti svolti dalla Procura Federale a seguito di segnalazione del Comitato Regionale FIGC-LND del Friuli Venezia Giulia alla quale veniva allegato un articolo di stampa di un locale quotidiano in cui si dava notizia di una denuncia presentata all’AGO da Federico GATTO e Claudio PAGNACCO nei confronti dell’arbitro della gara del Campionato Provinciale Allievi Pagnacco/Azzurra Premariacco, svoltasi il 05.04.09, in relazione ai fatti verificatisi in tale occasione.

Più precisamente al GATTO ed al PAGNACCO si addebitava di aver violato il vincolo di giustizia sportiva in riferimento alla denuncia/querela (acquisita agli atti in copia) da loro congiuntamente presentata all’AGO nei confronti dell’Arbitro.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 10.12.2009.

Il dibattimento. All’udienza del 10.12.2009 davanti alla C.D.T. comparivano il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA e l’avv. Giuseppe Gennari nella sua qualità di Presidente dell’ASD PAGNACCO.- Poco prima che la CDT si ritirasse per decidere, compariva il sig. Claudio PAGNACCO, accompagnato dal proprio legale.- In considerazione del carico di lavoro e dei procedimenti ancora da esaminare, la CDT, riservata ogni decisione, rinviava la trattazione della vertenza al 28.01.2009 alla quale invitava il predetto PAGNACCO ed il suo legale a ripresentarsi.- Assente rimaneva, invece, Federico GATTO.- Alla successiva udienza del 28.01.2010 davanti alla CDT oltre al Sostituto Procuratore Federale è nuovamente comparso il sig. Claudio PAGNACCO assistito dal legale che depositava la nomina, acquisita agli atti, a lui rilasciata sia dal PAGNACCO che da Federico GATTO non comparso personalmente.

Le conclusioni. All’udienza del 10.12.2009 il Presidente dell’ASD PAGNACCO, rappresentava di non essere stato al corrente dell’iniziativa presa dai Dirigenti GATTO e PAGNACCO, ed avvertiva che la Società li aveva allontanati immediatamente dopo aver appreso delle squalifiche loro inflitte per i fatti avvenuti durante la gara Allievi Provinciali PAGNACCO/Azzurra Premariacco del 05.04.09. Dichiarava poi di voler definire la vertenza ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. e, per l’effetto, concordava con il rappresentante della Procura Federale l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 333,00- (pena base € 500,00 ridotta ex art. 23 CGS)

All’udienza del 28.01.2010 il difensore del PAGNACCO e del GATTO, formulava a sua volta istanza di applicazione della sanzione in misura ridotta ex art. 23 CGS concordando con il rappresentante della Procura Federale la sanzione di mesi 8 di inibizione per ciascuno dei due dirigenti deferiti (pena base anni 1 di inibizione ridotta nella misura di 1/3).

La motivazione. La CDT, pur prendendo atto delle decisioni prese dall’ASD PAGNACCO che ha immediatamente allontanato dalla società i Dirigenti Federico GATTO e Claudio PAGNACCO non appena conosciuti i provvedimenti disciplinari loro inflitti per i fatti verificatisi in occasione della gara del Campionato Provinciale Allievi di cui si discute (v. C.U. n° 83/09), osserva che tale condotta non vale tuttavia ad escludere la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4 c. 2 CGS, non foss’altro perché l’esclusione dei predetti Dirigenti è avvenuta quando gli stessi già avevano presentato la querela nei confronti dell’arbitro (l’esclusione è infatti del 22.05.09 mentre la querela reca la data del 30.04.09 e risulta essere stata presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine il 12.05.09).

Sotto diverso profilo giova ribadire che “tesseramento ed affiliazione comportano l’adesione incondizionata del soggetto interessato alla c.d. “clausola compromissoria” previsto dall’art. 30 dello Statuto per effetto della quale le controversie che investono questioni interne all’ordinamento sportivo vanno risolte in tale ambito dagli organi a ciò preposti “ (v. C.U. n° 28 dd 20.11.08 e C.U. n° 79 dd 7.05.09).

La richiamata disposizione nello stabilire che “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia” prevede, per i comportamenti comunque tendenti ad eludere il detto vincolo, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.- Sanzioni che, per la violazione della clausola compromissoria, sono quelle indicate dall’art. 15 CGS.

Sul punto la CDT  richiama l’orientamento giurisprudenziale, già fatto proprio, secondo cui << la clausola compromissoria non impedisce al tesserato l’esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti, ma comporta, in caso di sua violazione, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare spettando all’ordinamento sportivo la regolamentazione dei rapporti interni tra gli affiliati >> ( v. C.U. n° 12/CDN 2007/2008 dd 31.07.08).

Infatti  << l’ordinamento federale, costituito dall’insieme organico di regole di carattere tecnico, disciplinare ed economico che disciplina i rapporti tra gli affiliati alla Federazione, vincola tutti i soggetti che ad esso hanno volontariamente aderito a risolvere le controversie che li concernono attinenti a materie riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, soltanto nell’ambito di tale ordinamento, salvo casi di grave opportunità, e ha stabilito a tutela di tale regola, fondamentale per la sua autonomia, tutto un sistema di sanzioni disciplinari con validità ed efficacia all’interno dello stesso ambito federale>> ( v. C.U. n° 12/CDN citato).

Tanto premesso, in difetto di cause di non punibilità escludenti la responsabilità dei deferiti, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati e congrua la pena indicata dalle parti, possono trovare accoglimento le richieste di applicazione della sanzione in misura ridotta dalle stesse rispettivamente concordate, ex art. 23 CGS, con il rappresentante della Procura Federale.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:

Ritenuta corretta la configurazione giuridica dei fatti contestati e congrua la pena in misura ridotta concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23 C.G.S., applica:

1)  a Federico GATTO la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 8 (otto) e quindi fino a tutto il 4 ottobre 2010;

2)  a Claudio PAGNACCO la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 8 (otto) e quindi fino a tutto il 28 ottobre 2010 (in quanto il  Sig. Claudio PAGNACCO risulta già inibito fino al 28.02.2010);

3)  all’U.S.D. PAGNACCO la sanzione dell’ammenda di € 330,00- (trecentotrenta/00);

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