COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 09/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. PONZIANA (Campiona
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 09/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.S.D. PONZIANA (Campionato di Promozione) in merito alle sanzioni della squalifica per cinque gare effettive del proprio calciatore Devin CIRIGLIANO (in C.U. n° 46 del 14.01.2010).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 46 dd. 14.01.2010 il G.S.R. infliggeva al calciatore Devin CIRIGLIANO la squalifica per cinque gare effettive “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la fine della gara, sul terreno di gioco, al rientro negli spogliatoi, inferiva volontariamente con violenza una testata al predetto avversario colpendolo sul naso e causandogli copiosa fuoriuscita di sangue”.
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. PONZIANA impugnava tale decisione: pur non negando il fatto che aveva dato origine alla sanzione, la reclamante lamentava la eccessiva asprezza della squalifica, chiedendone la riduzione.
Alla riunione del 04.02.2010 veniva udito il sig. Alessandro Davanzo, presidente della A.S.D. PONZIANA, il quale evidenziava come il CIRIGLIANO fosse stato provocato durante tutto il corso della gara: circostanza di cui rivendicava la rilevanza ai fini della determinazione della sanzione. Evidenziava altresì come il gesto del proprio tesserato non fosse caratterizzato né da eccessiva violenza, essendosi risolto in poco più di una spinta, né da particolare portata lesiva, in quanto il soggetto colpito non necessitava di ricorrere alle cure di sanitari. Infine lamentava una disparità di giudizio a proprio danno, posto che l’altro calciatore interessato dalla vicenda, nonostante avesse manifestato una reazione spropositata ed eccessiva, aveva rimediato solamente una giornata di squalifica. Ciò esposto, il Davanzo concludeva per una riduzione della sanzione da cinque a tre gare di squalifica.
La C.D.T., alla luce della refertazione arbitrale e dei relativi supplementi, osserva quanto segue.
Non è contestata la sussistenza della condotta addebitata calciatore CIRIGLIANO, correttamente ricondotta dal G.S.R. nella fattispecie di cui all’art. 19, punto 4, let. b) C.G.S., il quale prevede come sanzione minima la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori (...)” Tuttavia, eccessiva appare la sanzione di cinque giornate di squalifica in concreto applicata dal G.S.R., in considerazione del fatto che il gesto è stato isolato ed il colpo, pur inferto in una zona del corpo potenzialmente pericolosa, di fatto ha provocato limitate conseguenze lesive al soggetto offeso, come provato in sede di refertazione arbitrale. A tal riguardo, si rammenta che la sanzione (minima) di cinque giornate di squalifica è infatti prevista dall’art. 19, punto 4, let. c) C.G.S., “in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lettera b)”.
Sanzione equa e giusta da irrogare al CIRIGLIANO appare essere quella indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. PONZIANA, riduce a quattro le gare effettive di squalifica del calciatore Devin CIRIGLIANO e dispone che non venga addebitata la tassa reclamo.
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