COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 11/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 11/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Davide SREBERNIC (Calciatore); b) Valentino ANDALORO (Dirigente della Società U.S. Azzurra); c) Ermanno NUNIN (Dirigente della Società U.S. Azzurra); d) U.S. AZZURRA; e) A.S.D. PRO GORIZIA.

Il deferimento. Con Racc. dd 19.11.2009 ai sensi dell' art. 32 c.4 del C.G.S venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: - a) Davide SREBERNIC per rispondere dell’illecito “di cui all’art. 1 c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver preso parte nella stagione sportiva 2008/2009 a 5 partite nelle file della società U.S. AZZURRA ed essere stato inserito nella distinta di una ulteriore gara senza averne titolo perché non tesserato per la stessa” b) Valentino ANDALORO e c) Ermanno NUNIN entrambi per rispondere dell’illecito “di cui all’art. 1 c. 1° del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2008/2009 una distinta di gara in cui dichiarava(no) che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Davide SREBERNIC non ne avesse titolo”; d) U.S. AZZURRA; ed e) A.S.D. PRO GORIZIA entrambe per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c.2° del C.G.S.: la prima in riferimento alle condotte ascritte ai suoi 2 dirigenti (ANDALORO e NUNIN) ed allo SREBERNIC; la seconda quale società con cui lo SREBERNIC risultava essere tesserato al momento dei fatti a lui contestati.

Il deferimento dei soggetti dinanzi indicati è scaturito dalle indagini compiute dalla Procura Federale a seguito della segnalazione del Comitato Regionale FIGC-LND del Friuli Venezia Giulia riguardante l’attività arbitrale svolta dallo SREBERNIC il quale, tesserato per la PRO GORIZIA nella stagione sportiva 2006/2007 e divenuto arbitro della Sez. AIA di Cormons (GO) dopo aver superato l’apposito corso al quale si era iscritto nel settembre del 2007, si dimetteva dal settore arbitrale il 09.05.2008 (dopo aver diretto una sola gara di giovanissimi provinciali) adducendo generiche ragioni di studio, per tesserarsi, quindi, nella stagione sportiva 2008/2009 con la società sportiva U.S. AZZURRA.

Secondo la Procura Federale il comportamento dello SREBERNIC (all’epoca dei fatti ventenne ed attualmente tesserato, come calciatore, con una società sportiva non interessata al presente procedimento) rappresentava invero un espediente al quale lo stesso era ricorso per potersi svincolare dal precedente tesseramento con la PRO GORIZIA non potendosi credere, per la genericità ed evanescenza delle giustificazioni da lui addotte a sostegno delle repentine dimissioni da arbitro, che egli fosse seriamente intenzionato ad intraprendere la carriera arbitrale.

La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 28.01.2010.

Il dibattimento. All’udienza di trattazione del 28.01.2010 davanti alla C.D.T. comparivano il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA, i sigg. Valentino ANDALORO ed Ermanno NUNIN, nonché i sigg. Luca Peresson e Paolo Bressan rispettivamente Presidenti dell’U.S. AZZURRA e della PRO GORIZIA.- Nessuno compariva, invece, per lo SREBERNIC.

Le conclusioni.  Il sostituto Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti in riferimento alle violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la condanna degli stessi alle seguenti sanzioni: 2 (due) anni di squalifica quanto a Davide SREBERNIC; 2 (due) anni di inibizione ciascuno ai sigg. Valentino ANDALORO ed Ermanno NUNIN; 5 (cinque) punti di penalizzazione ed € 1.000,00 (mille) di ammenda quanto all’U.S. AZZURRA; € 300,00 (trecento) di ammenda quanto alla PRO GORIZIA.

Il Presidente dell’U.S. AZZURRA nell’esprimere il proprio rincrescimento nei confronti della PRO GORIZIA che non era intenzione della società da lui rappresentata danneggiare, concludeva escludendo la configurabilità della responsabilità oggettiva del suo sodalizio da considerarsi completamente estraneo ad ogni addebito sia perché lo stesso si era, a suo dire, comportato come in altra occasione precedente (che non aveva creato problemi di sorta), sia per l’affidamento fatto su informazioni telefoniche asseritamente assunte presso gli Uffici della FIGC e dell’AIA.

I sigg. ANDALORO e NUNIN associandosi alle dichiarazioni rese dal loro Presidente sostenevano in buona sostanza la loro completa estraneità all’addebito mosso.

Il Presidente della PRO GORIZIA concludeva, a sua volta, per il proscioglimento della società che, a suo dire, doveva considerarsi “vittima di un inganno” dello SREBERNIC non avendo lo stesso neppure mai dichiarato di essere associato AIA.

La motivazione.  Ritiene la CDT che il comportamento tenuto dallo SREBERNIC integri la violazione di cui all’art. 1 c.1° CGS in relazione all’art. 10 c.2° del CGS e ciò indipendentemente dal fatto che egli abbia comunicato o meno al competente Comitato Regionale della FIGC di essere divenuto arbitro ovvero dal fatto che l’iscrizione al settore arbitrale comporti automaticamente, o meno, lo svincolo da un precedente tesseramento, come calciatore, con una società sportiva (nel caso in esame la Pro Gorizia).-

Ciò che rileva nella fattispecie è che l’interessato (ventenne all’epoca dei fatti) è venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva che vanno osservati anche nel compimento delle attività previste dall’art. 10 c. 2° del CGS ed alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti che compiano attività rilevante per l’ordinamento sportivo, siano essi tesserati o meno.

La contrarietà della condotta dello SREBERNIC ai predetti principi non può essere messa in discussione laddove si consideri che la sua iniziativa (quella di cioè iscriversi al settore arbitrale per poi subito dimettersi e riprendere l’attività calcistica con una Società Sportiva diversa da quella alla quale egli apparteneva prima di divenire arbitro) rappresenta lo stratagemma al quale egli è ricorso per tentare di eludere le norme federali in materia di tesseramenti.

Nessuna credibilità, per contro, può essere attribuita alle giustificazioni (per generici motivi di studio) addotte dall’interessato a sostegno delle sue pressoché immediate dimissioni da arbitro (dopo aver diretto una unica gara tra squadre di giovanissimi): non foss’altro perché gli stessi motivi non hanno impedito allo SREBERNIC di riprendere immediatamente l’attività calcistica con una società diversa (US AZZURRA) da quella cui egli apparteneva prima di iscriversi al settore arbitrale (PRO GORIZIA).

Inconferente si appalesa invece il richiamo all’art. 10 c. 6° del CGS contenuto nel capo di incolpazione atteso che detta disposizione normativa riguarda la violazione di norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza: una ipotesi di illecito, quindi, estranea e diversa rispetto all’oggetto del presente giudizio.

La colpevolezza dello SREBERNIC sotto il profilo della violazione degli artt. 1 c1° e 10 c.2° del CGS comporta come ovvia conseguenza l’affermazione di responsabilità delle due società sportive deferite in virtù del principio della responsabilità oggettiva statuito dall’art. 4 2° c. C.G.S.: quanto alla PRO GORIZIA, quale sodalizio chiamato a rispondere, a fini disciplinari, dell’operato del suo tesserato (tale dovendosi considerare all’epoca dei fatti lo SREBERNIC che solo in data 15.07.09 risulta essere stato svincolato d’autorità, per inattività, da detta Società Sportiva);

Quanto all’U.S. AZZURRA quale sodalizio nel cui interesse lo SREBERNIC ha svolto, come calciatore, attività agonistica partecipando alle 5 gare specificamente indicate nell’incolpazione pur non avendo titolo.

Inoltre l’U.S. AZZURRA deve essere ritenuta oggettivamente responsabile anche della condotta dei suoi due Dirigenti Accompagnatori, essa pure contraria ai principi indicati dall’art. 1 c. 1° CGS, per avere costoro attestato, contrariamente al vero, che lo SREBERNIC era tesserato con la loro società, nelle singole distinte di gara (da essi sottoscritte) riguardanti gli incontri calcistici (quelli indicati nell’imputazione) ai quali lo stesso ha partecipato nelle fila, per l’appunto, della Società deferita.

Ad esonerare la responsabilità dell’U.S. AZZURRA non vale neppure l’affidamento che i suoi dirigenti possano aver fatto sulle dichiarazioni loro rese dallo SREBERNIC (circa l’avvenuto svincolo dalla PRO GORIZIA) né quelle che essi sostengono aver ricevuto telefonicamente da funzionari della FIGC e dell’AIA.

Prudenza e diligenza avrebbero dovuto infatti indurre gli stessi a chiedere formalmente, agli Uffici competenti, quale fosse l’esatta posizione dello SREBERNIC e ad attendere, quindi, la formale risposta al riguardo prima di farlo giocare con la propria squadra.

Tanto premesso in punto responsabilità, quanto alle sanzioni richieste dal rappresentante della Procura Federale, le stesse si ritengono eccessivamente gravose rispetto all’entità dei fatti contestati che comunque meritano d’essere censurati per il disvalore che li contraddistingue proprio in relazione ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva che sono stati disattesi.- Pene eque per le violazioni ascritte ai deferiti risultano essere quelle più miti indicate in dispositivo e correlate ai diversi comportamenti dagli stessi rispettivamente posti in essere ed alle diverse posizioni da essi assunte tenuto conto: a) del ruolo preponderante svolto dallo SREBERNIC nell’intera vicenda di cui lo stesso può sicuramente considerarsi l’artefice principale (ragion per cui il trattamento sanzionatorio che lo riguarda non può che essere proporzionalmente più afflittivo di quello riservato agli altri deferiti); b) della scarsa cautela dimostrata dall’U.S. AZZURRA nell’impiegare un calciatore senza assumere formali informazioni ed assicurazioni sulla possibilità del suo tesseramento; c) dell’incomodo, per i Dirigenti Accompagnatori, di accertarsi della regolarità o meno della posizione degli atleti partecipanti alle gare o comunque di poter disporre di informazioni diverse da quelle che possa loro aver riferito al società al riguardo; d) del ruolo del tutto secondario e marginale rivestito dalla A.S.D. PRO GORIZIA che in buona sostanza risulta aver “subito” le iniziative di un suo tesserato senza esserne al corrente e poter intervenire al riguardo.- Quanto infine alla richiesta di penalizzazione formulata dal Sostituto Procuratore Federale a carico dell’U.S. AZZURRA, dovendosi giocoforza limitare ogni valutazione alla violazione contestata di cui all’art. 1 c1° CGS, si rileva che l’inosservanza degli obblighi stabiliti da detta disposizione, stante il richiamo operato dall’art. 1 c.6°  CGS all’art. 18 c1° CGS, comporta, per le società, l’applicazione di una serie graduale di sanzioni (tra le quali la penalizzazione di uno o più punti in classifica) che deve essere commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti.- In tale ottica la CDT, tenuto conto del ruolo avuto nell’intera vicenda dall’U.S. AZZURRA, reputando che i fatti contestati, pur disciplinarmente censurabili per quanto detto, rivestano un aspetto singolare e non siano comunque di tale gravità da giustificare una così pesante punizione come quella della penalizzazione, giudica equa la sanzione dell’ammenda nella misura stabilita in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale – FVG visto l’art. 32 c. 2 del C.G.S., così decide:

1)  Ritenuta la responsabilità di Davide SREBERNIC in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la squalifica per anni 1 (uno) fino a tutto il 10/02/2011;

2)  Ritenuta la responsabilità di Valentino ANDALORO, Dirigente dell’U.S. AZZURRA, in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due) fino a tutto il 10 aprile 2010;

3)  Ritenuta la responsabilità di Ermanno NUNIN, Dirigente dell’U.S. AZZURRA, in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di mesi 2 (due) fino a tutto il 10 aprile 2010;

4)  Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’U.S. AZZURRA in riferimento ai fatti ascritti a Davide SREBERNIC, Valentino ANDALORO ed Ermanno NUNIN infligge alla stessa  l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00 );

5)  Ritenuta la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. PRO GORIZIA in riferimento ai fatti ascritti a Davide SREBERNIC, infligge alla stessa l’ammenda di € 300,00 (trecento/00 );

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