COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale  DEFERIMENTO formulat

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figclnd-fvg.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 18/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Jefferson Alves OLIVEIRA (Calciatore).

Il deferimento. Jefferson Alves OLIVEIRA è stato deferito dalla Procura Federale al giudizio di questa C.D.T. per rispondere dell’illecito “di cui agli artt. 1, comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2008/09 per la società A.S.D. VIRTUS CORNO senza averne titolo”;

Il deferimento è scaturito dalle indagini compiute dalla Procura Federale a seguito della segnalazione fatta dall’Ufficio Tesseramento della FIGC in merito alla richiesta di tesseramento pervenuta il 30.03.09 dalla Società ASD VIRTUS CORNO e riguardante il calciatore Jefferson Alves OLIVEIRA, di nazionalità brasiliana, n. il 25.02.90, alla quale era stata allegata la dichiarazione da quest’ultimo sottoscritta, “di non essere mai stato tesserato per qualsiasi squadra appartenente a Federazione Estera”.

Al contrario, dal certificato di transito dd 06.04.09, trasmesso dalla Federazione Brasiliana, era risultato che il calciatore era stato “precedentemente tesserato per il club S.E. Palmeiras ad essa regolarmente affiliato

La convocazione. All’udienza di trattazione del 29.10.09 alla quale le parti erano state inizialmente convocate, il difensore dell’OLIVEIRA, munito di regolare mandato da quest’ultimo rilasciato ed acquisito agli atti, eccepiva l’inesistenza della notifica dell’avviso di convocazione diretto al proprio assistito in quanto notificato presso la sede dell’A.S.D. VIRTUS CORNO: società questa per la quale il deferito aveva richiesto di tesserarsi ma per la quale in realtà non era mai stato tesserato.- Con provvedimento dd 09.11.09 la CDT, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa del calciatore da ritenersi fondata ai sensi dell’art. 38/8 del CGS, rimetteva tutti gli atti alla Procura Federale per ogni sua valutazione “dovendosi considerare inesistenti tanto la notifica del deferimento che la notifica della convocazione”. La rinnovazione del deferimento è stata effettuata dalla Procura Federale nei confronti del solo OLIVEIRA (presso la sede della società con la quale egli attualmente milita) e lo stesso è stato pertanto convocato a comparire per la riunione del 28.01.2010.

Il dibattimento. All’udienza di trattazione del 28.01.2010 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA ed il nuovo difensore nominato dall’OLIVEIRA in forza di nuovo mandato acquisito agli atti.

Le conclusioni.  Il sostituto Procuratore Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito in relazione alle violazioni a lui ascritte e per la di lui condanna alla sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica.  La difesa dell’OLIVEIRA dispiacendosi di non essere in grado di depositare un parere pro veritate richiesto sul punto, ha evidenziato che la Federazione Calcio a 5 Brasiliana (quella cioè, a suo dire, di provenienza del certificato di transito dd 06.04.09) deve considerarsi, diversamente da quanto accade in Italia, del tutto autonoma e distinta da quella cui fa capo il calcio a 11.- A supporto di ciò ha prodotto due stampati tratti da Wikipedia ed ha quindi concluso per il proscioglimento del deferito nei cui confronti non sarebbe, a suo dire, ravvisabile alcun illecito in quanto, se “la FIGC pretende una dichiarazione, essa deve riferirsi alle federazioni omologhe alla propria”.- In via alternativa ha richiesto il proscioglimento dell’OLIVEIRA in quanto la dichiarazione da lui rilasciata costituirebbe un falso innocuo e sarebbe comunque inidonea a ledere l’interesse della norma asseritamente violata.

La motivazione. Osserva preliminarmente la CDT che la rinnovazione del deferimento è stata effettuata nei soli riguardi dell’OLIVEIRA e che pertanto il suo giudizio non può che riguardare esclusivamente quest’ultimo in difetto di iniziative della Procura Federale nei confronti dell’A.S.D. VIRTUS CORNO dopo che gli atti le erano stati rimessi all’esito della riunione del 29.10.09. Tanto premesso ritiene la CDT che il deferimento nei confronti dell’OLIVEIRA sia fondato per le ragioni appresso indicate.

Stabilisce il c.11 bis dell’art. 40 delle NOIF che “I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno sino al termine della stagione sportiva corrente”.

La disposizione normativa nel richiedere allo straniero l’attestazione di non essere mai stato tesserato per “Federazione estera” non distingue tra calcio a 5 o calcio a 11: invero, in funzione del controllo e della regolarità delle affiliazioni alla FIGC dei calciatori di nazionalità straniera, il nostro ordinamento sportivo prevede una dichiarazione, dagli stessi sottoscritta, di non essere mai stati tesserati per Federazione calcistica estera indipendentemente dalla disciplina calcistica (a 5 o a 11) altrove praticata.

Ciò facilmente si spiega con il fatto che in Italia tanto l’organizzazione del calcio a 11 che quella del calcio a 5 è unica e fa capo alla FIGC e che una volta ottenuta l’affiliazione alla nostra Federazione (con tesseramento per una società partecipante a tornei di calcio a 11 o ad altra partecipante a tornei di calcio a 5) non è necessario che il calciatore straniero (proprio perché già affiliato alla FIGC) ripresenti la dichiarazione stabilita dall’art. 40 c.11 bis NOIF nel caso in cui decida di cambiare disciplina passando da una società che prende parte a competizioni di calcio a 11 ad altra che partecipi a competizioni di calcio a 5 o viceversa.

Manifestamente irrilevante ai fini che qui interessano è dunque la circostanza che la Federazione brasiliana del calcio a 5 sia o meno autonoma rispetto a quella del calcio a 11.

Per contro la non veridicità di quanto dichiarato dall’OLIVEIRA integra pacificamente la violazione dei principi di cui agli artt. 1 c.1° e 10 c.2° del CGS in riferimento a quanto stabilito dal richiamato art. 40 c. 11 bis delle NOIF.

Le circostanze evidenziate dalla difesa del deferito possono essere invece prese in considerazione per valutare la condotta di quest’ultimo ai fini dell’irrogazione della sanzione che si reputa equo applicare, come in dispositivo, in misura inferiore rispetto a quella richiesta dal rappresentante della Procura Federale in ragione dell’affidamento che l’OLIVEIRA possa aver fatto sulla diversa strutturazione dell’organizzazione calcistica esistente nel suo paese d’origine, ancorché detto affidamento non lo esima dalla responsabilità per l’illecito a lui ascritto non potendo egli addurre a sua giustificazione l’ignoranza della normativa italiana.

Da ultimo la CDT giudica del tutto infondato il richiamo della difesa al falso grossolano.

Nel caso in esame la dichiarazione mendace resa dall’OLIVEIRA non solo non può considerarsi inutile, essendo essa pacificamente destinata ad incidere sull’esistenza ed efficacia di un atto rilevante per l’ordinamento sportivo (e cioè il tesseramento), ma neppure può ritenersi immediatamente riconoscibile e inidonea a trarre in inganno l’Autorità alla quale era destinata giacché solo dal certificato di transito dd 06.04.09, trasmessole dalla Federazione Brasiliana la stessa ha potuto apprendere della pregressa affiliazione del dichiarante ad una Federazione calcistica straniera.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale – FVG visto l’art. 32 c. 2 del C.G.S., così decide:

Ritenuta la responsabilità di Jefferson Alves OLIVEIRA in ordine ai fatti a lui ascritti infligge allo stesso la squalifica di mesi 4 (quattro), fino al 18 giugno 2010.

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