COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LADISPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ LADISPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PARIS UMBERTO FINO AL 26.2.2010 E DELL’AMMENDA DI € 700 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 93 DELL’11.2.2010

(Gara: LADISPOLI – TOLFA del 7.2.2010 – Campionato di Promozione)

La Commissione Disciplinare territoriale preliminarmente rende noto che, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti a carico di dirigenti inferiori ad un mese:

per quanto riguarda la richiesta di riduzione dell’ammenda, questo Organo di Giustizia sportivo ritiene che non siano attendibili le motivazioni esposte dalla reclamante, tese a minimizzare le intemperanze dei propri sostenitori assumendole come espressioni bonariamente canzonatorie verso un calciatore  della ricorrente.

Detto ciò, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso relativamente al Dirigente PARIS UMBERTO, ai sensi dell’art. 45 comma 3 C.G.S.;

di confermare l’ammenda di € 700 a carico della Società LADISPOLI.

La tassa reclamo va incamerata.

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