COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO GIANO AVVERSO IL PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO GIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 A CARICO DEL CALCIATORE PIERI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 4.2.2010

(Gara: CENTRO GIANO – BORGO TESTA DI LEPRE del 31.1.2010 – Campionato II Categoria)

LA Società CENTRO GIANO ha contestato la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato al proprio calciatore PIERI ALESSANDRO la squalifica fino al 31.3.2010 per il comportamento assunto dallo stesso giocatore nella gara a margine.

In particolare, la ricorrente sostiene, a supporto del gravame, che il PIERI, a fine gara, non avrebbe colpito intenzionalmente l’arbitro con la maglia di gioco, ma avrebbe lanciato l’indumento verso un tavolo alle spalle del Direttore di gara, attingendolo casualmente mentre quest’ultimo si trovava a passare nei pressi.

Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, emerge per contro che il citato calciatore alla fine dell’incontro, ha lanciato volontariamente contro l’arbitro la maglia di gioco, peraltro intrisa d’acqua, raggiungendolo al viso ed accompagnando il gesto con espressioni altamente irriguardose verso lo stesso direttore di gara.

Il gesto del PIERI, sicuramente intenzionale, va valutato assai severamente, evidenziando i connotati di un forte disprezzo nei confronti dell’arbitro, per di più unito ad una frase derisoria per il Direttore di gara.

Pertanto il provvedimento del Giudice di prime cure appare appena congruo in rapporto all’accaduto.

Stante quanto sopra, stimate inattendibili le doglianze della ricorrente, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

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