COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 104 dell’ 04/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO SPERDUTI ATTUALMENTE TESSERATO CON L’U.S. SA.MA.GOR.
La Procura Federale con atto del 10 dicembre 2009 ha disposto il deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio del calciatore Matteo Sperduti per violazione della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 30 commi 1 e 4 dello Statuto Federale per aver adito più volte la Giustizia Ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale. A sostegno viene rilevato che il calciatore aveva promosso due procedimenti di ingiunzione presso il Giudice di Pace di Latina ed i relativi atti esecutivi nei confronti dell’A.S. Nuova Circe, società per la quale era tesserato nella scorsa stagione sportiva 2008-2009, per il pagamento del “contributo alla prestazione calcistica”. Il primo si riferiva ai mesi di marzo ed aprile 2009 ed il secondo al mese di maggio 2009.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava al deferito il termine per il deposito di memorie difensive.
Il calciatore Sperduti faceva pervenire ponderosa memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, si contesta l’applicabilità al caso di specie della cosiddetta “clausola compromissoria” contenuta nello Statuto Federale (articolo 30) in quanto l’accordo stilato tra società e calciatore non poteva trovare tutela nell’ordinamento Federale, in quanto non conforme al paradigma previsto per i calciatori e le società non professioniste, e quindi poteva essere legittimamente tutelato solo in sede ordinaria. Il contrasto tra la giurisdizione sportiva e quella statuale non poteva, quindi, nemmeno ipoteticamente e potenzialmente crearsi; dalla qual cosa consegue che per ottenere la tutela per inadempimento contrattuale il calciatore poteva solo adire la Giusitizia Ordinaria. Con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi alla F.I.G.C. il calciatore aveva assolto, comunque, a quel dovere di messa a conoscenza che l’articolo 94 NOIF impone, in ogni caso, in presenza di iniziative di tesserati nei confronti delle società innanzi alla A.G.O.
Nella riunione, comparso il deferito assistito dal difensore, le parti confermavano le rispettive posizioni difensive ed il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità e la irrogazione della squalifica per mesi sei, mentre il deferito concludeva per il proscioglimento.
Vanno innanzitutto premessi, per sostenere adeguata motivazione, i riferimenti normativi a cui deve richiamarsi nel caso di specie. L’articolo 30 dello Statuto Federale, ai commi 1, 2 e 4 prescrive:
1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale,
hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale
sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva
efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere
tecnico, disciplinare ed economico
………..
4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei
lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può
autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento
contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di
giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.
L’articolo 94 delle NOIF prescrive invece:
1. Sono vietati:
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le
norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi
od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché
ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti,
anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati,
sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse
dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi
di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la
corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle
previste dall’art. 24, comma 2, (ora 30 comma 2) dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.
Già dalla mera lettura delle norme in questione e dagli atti allegati si può vedere come l’azione civile promossa dal calciatore sia volta a tutelare un rapporto contrattuale intercorso con la società di appartenenza del tutto irregolare e non conforme alla tipologia consentita nel settore non professionista. Come tale non poteva essere tutelato in alcun modo dall’ordinamento federale e l’azione civile era consentita, a mente del richiamato articolo 94 delle NOIF, senza la previa autorizzazione federale.
Ciò non di meno deve rilevarsi come il calciatore e la società Nuova Circe si siano resi colpevoli della stipula di un accordo economico irregolare ma, allo stato, la Commissione non può procedere, nel caso del calciatore, ex officio a modificare l’incolpazione trattandosi di fatto diverso, per quanto attiene il calciatore, e non può procedere nei confronti della società, senza l’impulso dell’Organo requirente.
In tal senso quindi la Procura Federale deve leggere la trasmissione degli atti disposta nella decisione.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere il calciatore Matteo Sperduti, attualmente tesserato per la società SA.MA.GOR. dall’imputazione ascritta.
Trasmette gli atti alla Procura Federale affinché provveda al deferimento del calciatore e della società Nuova Circe per le motivazioni sopra riportate.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE"