COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 1.000 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 93 DELL’11.2.2010

(Gara: ANITRELLA – FORMIA 1905 del 31.1.2010 – Campionato Promozione)

La Commissione Disciplinare

Visti gli atti ufficiali, ascoltata la reclamante come da richiesta e lette le controdeduzioni della Società FORMIA;

Ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l’arbitro ha dovuto sospendere l’incontro in quanto si era ingenerata nel recinto degli spogliatoi una rissa che vedeva coinvolti numerosi calciatori di entrambe le squadre, sia schierati in campo che a disposizione in panchina, tanto che rimanevano sul terreno di gioco solo una decina di tesserati di entrambe le Società.

Osservato che la decisione di attribuire ad entrambe le squadre la responsabilità della conclusione anticipata dell’incontro, prescindendo da chi abbia dato occasione alla rissa, è assolutamente corretta e condivisibile in quanto conforme alla costante giurisprudenza degli Organi Disciplinari, valendo solo a  graduare le sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati.

Osservato infine che la decisione di sospendere l’incontro, assunta dal Direttore di gara, è del tutto rispondente alla intensità della colluttazione generale generatasi tra i tesserati, e soprattutto alla durata della rissa che si è protratta per almeno 10 minuti.

Ritenuto, quindi, che la decisione assunta, anche dal punto di vista della sanzione a carico della Società è del tutto congrua rispetto alla gravità degli occorsi, alla violenza della colluttazione ed alla Categoria delle squadre e non merita quindi alcuna rivisitazione benevola;

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il comunicato in epigrafe.

La tassa reclamo va incamerata.

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