COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE A CARICO DEL CALCIATORE LATINI PIERCESARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 97 DEL 18.2.2010

(Gara: VIS ARTENA – TOR DE CENCI del 13.2.2010 – Campionato Juniores Regionale)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali, osserva:

La Società VIS ARTENA ha contestato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore LATINI PIERCESARE la squalifica per 4 gare per il comportamento assunto dallo stesso a fine gara.

In particolare, la reclamante, sostiene che il LATINI non era presente nel luogo dove era parcheggiata l’autovettura dell’arbitro, ma già aveva abbandonato l’impianto sportivo.

A supporto del fatto che l’arbitro non subiva alcun tentativo di aggressione, allega al reclamo l’annotazione di servizio del 13.2.2010 redatta dai CC di Artena, sopraggiunti  presso il campo sportivo dopo la fine dell’incontro.

Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova, emerge che il citato calciatore, alla fine dell’incontro, partecipava unitamente ad altri calciatori, ad un tentativo di aggressione all’arbitro, rivolgendogli nella circostanza espressioni gravemente offensive. Il LATINI, inoltre, tentava di aprire lo sportello dell’autovettura  del Direttore di gara, continuando ad offenderlo.

Pertanto, alla luce dei comportamenti descritti nel referto arbitrale, la sanzione comminata è del tutto congrua ed adeguata alla squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LATINI PIERCESARE.

Tanto premesso, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore LATINI PIERCESARE.

La tassa reclamo va incamerata.

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