COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ SAN CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ SAN CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RELATIVO AL RISULTATO DELLA GARA  ANTICOLI – SAN CESAREO  DEL 9.1.2010 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI ROMA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. n. 89 del 28.1.2010 

La Commissione Disciplinare

Letto il reclamo in epigrafe e visti gli atti ufficiali;

rilevato che la Società reclamante insiste nelle argomentazioni già poste a supporto del gravame di primo grado ed allega una dichiarazione sottoscritta dai Dirigenti del CECCANO e dal Presidente della medesima Società con la quale si sostiene che il calciatore INCOCCIATI FEDERICO sarebbe stato espulso dal campo nella gara ANTICOLI – CECCANO del 5.1.2010 intorno all’80mo e che tale espulsione sarebbe stata riportata sia nella lista consegnata alle Società sia nel rapportino redatto dal Direttore di gara.

Rilevato, altresì, che sentito l’arbitro in sede di supplemento di rapporto, lo stesso ha escluso di aver proceduto a tale espulsione e che l’annotazione contenuta nella lista consegnata alle Società e nel rapportino, doveva intendersi come errata tanto è vero che nello scrivere il referto a casa, aveva proceduto a cassare tale espulsione sia dall’originale della lista della società ANTICOLI, sia dal rapportino.

Osservato, infine, che l’arbitro ha esibito alla Commissione il cartellino relativo alla gara oggetto del reclamo - oltre a numerosi altri cartellini, a testimonianza dell’abitudine del medesimo a conservare tutti gli atti inerenti le gare da lui dirette - da cui si ricava senza possibilità di dubbio che in corrispondenza della casella relativa al n 5 della squadra ospitante, sia per quanto attiene l’ammonizione che per quanto attiene alla squalifica, non vi sono crocette e non si rinvengono abrasioni e cancellature di sorta.

Ritenuto quindi che appare accertata la circostanza che effettivamente si sia trattato di un errore di trascrizione su una distinta consegnata alle Società e sul rapportino e che fa fede esclusivamente quanto effettivamente riportato nel referto di gara, anche considerando che una eventuale dolosa omissione nello stesso sarebbe stata incompatibile con la consegna alle Società del rapportino errato.

Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

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