COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ V. RECINE VELLETRI AVVERSO I PRO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 104  dell’ 04/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ V. RECINE VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE  N. 91 DEL 4. 02. 2010

( GARA GIULIANELLO ASD V. RECINE VELLETRI DEL 31. 01. 2010 – Campionato II Categoria )

La società V. Recine Velletri con il presente reclamo contesta i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo con il comunicato ufficiale indicato in oggetto, relativamente alla sanzione della perdita della gara, all’ ammenda di Euro 500, e alla squalifica fino al 28. 02  2011 del calciatore Latini Damiano.

Secondo la ricorrente non è stato tenuto conto, nell’ assumere il provvedimento disciplinare nei confronti del Latini, della provocazione  subita dal proprio calciatore, il quale stava tranquillamente lasciando il rettangolo di gioco, perché giustamente espulso, ( per aver colpito l’ arbitro con una pallonata alla schiena ), allorché il dirigente della squadra di casa, che invece di sostare in panchina, si trovava all’ ingresso del tunnel che immette negli spogliatoi, derideva il nostro atleta, causando con ciò il parapiglia, che lo stesso arbitro riporta nel proprio rapporto e che successivamente determinava la fine anticipata dell’ incontro.

 Altro aspetto che la soc. V. Recine Velletri ci tiene a segnalare è che ritiene la società Giulianello responsabile oggettivamente di quanto accaduto, per la mancata sicurezza dell’ impianto, tanto da consentire l’ ingresso di un estraneo, attraverso il cancello incustodito, e che questi colpisse l’ arbitro con uno schiaffo, causandone la sospensione dell’ incontro.

 Chiede la reclamante, in considerazione delle motivazioni esposte, una rivisitazione dei provvedimenti, addossando la responsabilità della perdita della gara alla società Giulianello.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale deve preliminarmente segnalare che il reclamo proposto avverso il risultato della gara,non può essere preso in considerazione, per non aver la soc. V. Recine Velletri trasmesso copia del ricorso, ai sensi dell’ art. 46 comma 5 del CGS, alla società controparte.

Entrando nel merito delle altre due richieste di revisione dei provvedimenti, questo Organo di Giustizia Sportiva, dopo aver letto il referto arbitrale e la relativa decisione del Giudice Sportivo,  è dell’avviso che le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente non sono assumibili.

Il gesto iniziale compiuto dal calciatore LATINI DAMIANO è senz’altro di particolare gravità, per aver colpito l’arbitro alla schiena con una pallonata e che successivamente, seppur provocato dal Dirigente avversario, non avrebbe dovuto reagire in tal modo.

Per quanto riguarda la richiesta di riduzione della pena pecuniaria, non si ravvisano elementi nuovi tali da poter riconsiderarne l’entità, visto che l’arbitro veniva colpito  da un sostenitore con un forte schiaffo al volto provocandogli forte dolore.

Tenuto conto di tutto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo che verte sul risultato della gara, ai sensi dell’ art. 46 comma 5 del CGS

Di confermare la squalifica al capacitore LATINI DAMIANO fino al 28.2.2011 e l’ ammenda ad Euro 500.

La tassa reclamo va incamerata.

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