COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL NEPI MONTEROSI AVVERSO IL PROVVE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 dell’ 14/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL NEPI MONTEROSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 4.6.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE PARADISI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 25 DEL 10.12.2009
(Gara: VIRTUS PILASTRO – REAL NEPIMONTEROSI del 6.12.2009 – Campionato Allievi Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficialI;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
ritenuto che il comportamento dell’allenatore PARADISI possa essere ricondotto a gesti di particolare, pesante e deplorevole proteste nei confronti dell’arbitro senza, comunque, essere configurato come intendimento di nuocere fisicamente al Direttore di campo.
Tenuto conto che, quindi, la sanzione inflitta al predetto allenatore debba essere riconsiderata e ridimensionata ad una minore entità.
Considerato che, alla luce di quanto sopra, le doglianze della ricorrente siano sostanzialmente assumibili, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società REAL NEPI MONTEROSI e, per l’effetto, di ridurre la squalifica all’allenatore PARADISI ROBERTO dal 4.6.2010 al 28.2.2010.
La tassa reclamo va incamerata.
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