COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84  dell’ 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN SATURNINO AVVERSO IL PROVVEDIMENT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 84  dell’ 14/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN SATURNINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDI PIERMARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 5.11.2009

(Gara: CAPENA – SAN SATURNINO del 31.10.2009 – Campionato III Categoria Roma)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:

durante la gara in oggetto, l’arbitro veniva circondato da calciatori della Società S. SATURNINO e colpito con un forte pugno alla nuca che gli causava forte dolore e stordimento, ma non riusciva ad individuare l’autore del gesto.

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale  squalificava fino al 31.12.2012 il capitano della squadra S. SATURNINO, LOMBARDI PIERMARIO, ai sensi dell’art. 3 del C.G.S., in attesa che questi rendesse noto il nominativo del compagno che aveva colpito l’arbitro.

Successivamente, si dichiarava responsabile del gesto l’assistente di parte della Società S. SATURNINO, l’arbitro, in sede di supplemento di referto richiesto dal Giudice di prime cure, rendeva nota l’improponibilità di tale dichiarazione, affermando l’assoluta estraneità dell’assistente in quanto lontano dal luogo dove si erano svolti i fatti.

A tal punto il capitano LOMBARDI comunicava al Giudice Sportivo di essere lui stesso ad aver colpito l’arbitro e, quindi, veniva adottato nei suoi confronti il provvedimento di squalifica  di cui all’oggetto.

Avverso tale provvedimento, la Società S. SATURNINO ha proposto reclamo, facendo presente che il LOMBARDI si è assunto la responsabilità dell’accaduto a seguito della mancata collaborazione dei compagni a rendere noto l’autore del gesto, nonostante le continue sollecitazioni.

Nel ricorso, la Società stessa nutre perplessità in ordine a chi avrebbe colpito l’arbitro, stante la presenza anche di persone estranee alla medesima.

Tali assunto sono stati ribaditi in sede di audizione della reclamante, la quale, in sostanza, chiede una riduzione della squalifica a carico del calciatore LOMBARDI.

Dall’esame degli atti ufficiali, fonte primaria di prova,  in primo luogo non sussistono dubbi circa l’appartenenza alla Società reclamante del responsabile del pugno che ha colpito l’arbitro.

E’ stato poi preso in considerazione l’accidentato percorso della vicenda, durante la quale, in un primo momento, si dichiarava responsabile dell’accaduto l’assistente di parte e, di fronte al puntuale diniego dell’arbitro, il capitano LOMBARDI rendeva noto di aver colpito il Direttore di gara.

Da quanto sopra, pur traendosi una valutazione negativa in ordine al tentativo, da parte della Società S. SATURNINO  di comunicare il nominativo di una persona verosimilmente estranea al potenziale atletico, si può  dare un sia pur minimo parziale credito al comportamento del capitano, il quale, a seguito delle travagliate circostanza, si è visto forse costretto ad auto accusarsi.

Tutto ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva manifesta l’avviso che la sanzione a carico del capitano LOMBARDI possa essere lievemente ridimensionata.

Tanto assunto, questa Commissione

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società S. SATURNINO e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore LOMBARDI PIERMARIO dal 31.12.2012 al 30.6.2012.

La tassa reclamo viene restituita.

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