COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. SALAMINO GIUSEPPE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE

Con atto del 19.11.2009, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società ATLETICO VESCOVIO ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009  e del suo presidente Sig. SALAMINO GIUSEPPE per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  per mancata partecipazione al Campionato Juniores Regionale o Provinciale.

Il presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data nessuno è comparso. Il Presidente della Società inviava, nei termini deduzioni a difesa, ponendo all’attenzione soprattutto la indisponibilità di un proprio campo di giuoco , per cui è costretto a giocare in un campo nella zona di Montesacro in cui svolge attività giovanile la Società proprietaria del campo di giuoco. Si propone di risolvere il problema nella prossima stagione sportiva.

E’, altresì, presente il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per giorni 30 per il Presidente  e l’ammenda di € 4.000,00 a carico della Società.

Questa Commissione alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che, malgrado quanto asserito in sede di audizione diretta, non può essere omessa la circostanza che la Società ha la sede nel Comune di Roma e quindi gode delle possibilità di reperire calciatori per predisporre adeguata attività giovanile.

Questa Commissione non può pertanto non prendere atto della segnalata inadempienza della società deferita perché avrebbe dovuto obbligatoriamente partecipare con una propria squadra ad un campionato giovanile organizzato dal Comitato Regionale Lazio.

Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,

DELIBERA

Di comminare alla Società ATLETICO VESCOVIO  l’ammenda di € 4.000,00.

Di inibire il Presidente della Società, SALAMINO GIUSEPPE per giorni 30.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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