COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO  DELLA  MASSAGGIATORE CASTANGIA GIOVANNI (SOC. AUR

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO  DELLA  MASSAGGIATORE CASTANGIA GIOVANNI (SOC. AURORA ROMA CALCIO)  AVVERSO  IL  PROVVEDIMENTO  DI SQUALIFICA  FINO  AL  26/11/2014  ADOTTATO  DAL  GIUDICE  SPORTIVO  DEL  COMITATO  REGIONALE  LAZIO  CON  COMUNICATO  UFFICIALE  N.  65  DEL  26/11/09

( Gara: Aurora Roma Calcio – Audace Carchitti  del 26/11/09  -  Campionato II CAT.)

La Commissione Disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltato, come da richiesta, l'interessato;

udito in sede di supplemento di referto l'arbitro, osserva:

Il ricorrente lamenta la eccessività della sanzione inflittagli, dal momento che egli si è soltanto limitato a protestare verbalmente nei confronti dell'Arbitro, senza porre in essere alcuno dei comportamenti aggressivi menzionati nel referto di gara, ove i fatti sono stati descritti in maniera non corrispondente alla realtà e con evidenti incongruenze.

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, dopo il fischio finale, si era avvicinato a lui il calciatore Di Stefano, che si trovava in panchina, protestando e insultandolo, talché egli aveva mostrato al giocatore il cartellino rosso; subito dopo era sopraggiunto anche il massaggiatore Castangia, il quale lo aveva spinto con entrambe le mani, colpendolo poi con pugni sul corpo, sicché egli “nell'arretrare cadeva all'indietro e con la nuca andava a urtare il terreno di gioco, perdendo per qualche attimo conoscenza”. Riavutosi prontamente e rialzatosi, mentre il Castangia veniva trattenuto a viva forza dai giocatori della squadra avversaria, egli si era diretto verso gli spogliatoi; quivi giunto, aveva invitato lo stesso Castangia, ad “identificarsi”, ma questi lo aveva afferrato per la maglia e lo avevo spinto dentro lo spogliatoio, e quindi, dopo aver chiuso la porta con violenza, si era  qualificato, rivolgendogli poi pesanti insulti e gravi minacce, nel caso in cui “avesse scritto qualcosa sul suo conto”; dopo di che era uscito dallo spogliatoio, sbattendo con forza la porta. Il Direttore di gara ha inoltre precisato che, a seguito dei colpi ricevuti, aveva avvertito un leggero dolore alla spalla destra e per tale motivo il giorno dopo si era recato al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, ritirando il referto, che aveva poi consegnato in Sezione soltanto due giorni dopo.

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza dei gesti di natura violenta e aggressiva compiuti dal massaggiatore Castangia. Le precisazioni fornite dall'Arbitro in sede di audizione, in particolare per quanto concerne la dinamica dei fatti e le conseguenze fisiche subite dallo stesso, inducono tuttavia questa Commissione, a rivisitare parzialmente la sanzione inflitta, anche per graduare la stessa rispetto a quelle fattispecie più gravi, meritevoli di essere sanzionate con il massimo della pena edittale.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del massaggiatore CASTANGIA GIOVANNI dal 26 novembre 2014 al 30 novembre 2012.

La tassa di reclamo va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it