COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA GRECCIO 2009 AVVERSO IL PROVVED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA GRECCIO 2009 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 35 DEL 14.1.2010

(Gara: TORPEDO RIETI – AZZURRA GRECCIO 2009 del 9.1.2010 – Campionato III Categoria Rieti)

La Commissione Disciplinare

Rilevato preliminarmente che dall’esame del referto della precedente gara AZZURRA GRECCIO – CAPRADOSSO del 6.1.2010, appare che nessun calciatore era stato espulso, e non si fa menzione di incidenti in relazione al comportamento del pubblico e dei calciatori ed altresì risultano ammoniti n. 2 calciatori della AZZURRA GRECCIO e 1 della Società CAPRADOSSO, peraltro in 2 casi per falli di gioco.

Rilevato, altresì, che nelle distinte consegnate dall’arbitro a fine gara alle società e in quelle allegate al referto compaiono esclusivamente tali provvedimenti.

Osservato che appare assolutamente poco verosimile che solo in data 13.1.2010, ad 8 giorni dalla gara, l’arbitro si sia sentito in dovere di inviare una integrazione di detto referto affermando di aver invece espulso un calciatore della Società AZZURRA GRECCIO al 35mo del II tempo, per essere stato colpito leggermente sullo stomaco;

rilevato “ad abundantiam” che appare ancor meno verosimile che un gesto di violenza, seppur di lieve entità, sia potuto sfuggire nel ricordo dell’arbitro a soli 10 minuti dal fatto quando, al termine della gara, ha consegnato le distinte alle squadre con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari;

ritenuto, pertanto, prima di assumere qualsiasi decisione in merito al reclamo in esame, che sia imprescindibile accertare sia se il calciatore ROSSI MATTEO sia stato effettivamente espulso, sia le effettive ragioni che abbiano portato eventualmente l’arbitro a non farne menzione nel referto e poi ad avere un così tardivo ripensamento e che si renda necessario ricorrere all’ausilio dell’Organo Inquirente, per condurre un approfondito accertamento anche con l’escussione dei dirigenti e calciatori delle squadre interessate a quella gara, nonché eventualmente dell’osservatore arbitrale o di altri dirigenti federali presenti

ORDINA

Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per l’indagine di cui alla parte motiva e, nel contempo, sospende ogni decisione sul reclamo all’esito.

Nulla sulla tassa reclamo.

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