COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ A. S. D.REALI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A. S. D.REALI CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 24.12.2009 (GARA REALI. MARANO EQUO DEL 20. 12. 2009 ) CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la soc. Reali Calcio, pur essendo consapevole che è difficile, per regolamento, impugnare un referto arbitrale, ritiene che i fatti di fine gara,riportati sul rapporto,siano del tutto inventati. Secondo la ricorrente, l’ arbitro, dopo aver offeso un proprio calciatore, è corso precipitosamente nel suo spogliatoio, inseguito dal giocatore stesso, senza però essere raggiunto e che in conseguenza di ciò ha esagerato nel refertare i fatti relativi ai calciatori, che avevano protestato nei suoi confronti.

Anche in sede di audizione il dirigente della soc. Reali ha confermato il contenuto del reclamo presentato, aggiungendo però che il calciatore Minati Matteo, non è stato espulso nello stesso contesto delle espulsioni dei calciatori Proietti Emiliano e D’ Antoni Manuel, ma solo per doppia ammonizione, alcuni minuti prima, in contrasto con quanto riporta l’ arbitro, l’espulsione di Proietti e D’ Antoni è avvenuta per proteste,a seguito di una rete annullata e che i predetti non hanno spintonato volontariamente l’ arbitro e che nella circostanza solo il D’ Antoni involontariamente si appoggiava al direttore di gara per non cadere. Precisa sempre il dirigente che l’ arbitro anche lui involontariamente, per allontanarsi dall’ assembramento, ha toccato con il braccio quello del  calciatore Proietti., e non viceversa, come sostiene l’ ufficiale di gara.Il rappresentante della società ribadisce che nessuna altra persona, al di fuori del calciatore Di Braccio Simone, abbia inseguito, a fine gara, l’ arbitro. Chiede pertanto la società Reali la revoca dell’ ammenda e la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori

Questa Commissione di Disciplina, esaminati gli atti ufficiali,alla luce di evidenti contrasti emersi tra quanto evidenzia la reclamante e quanto riferisce l’ arbitro, ha ritenuto opportuno convocarlo. In sede di audizione l’arbitro ha fornito alcune precisazioni dichiarando, preliminarmente, che un solo tifoso, al termine dell’ incontro gli rivolgeva ripetuti insulti, mentre un calciatore indossante la tuta sociale del Reali da circa sei metri gli indirizzava offese e minacce. Conferma le spinte ricevute dai calciatori Proietti, Minati e D’ Antoni per proteste nei suoi confronti, per aver loro annullato una rete. In conclusione  afferma che il calciatore Di Braccio Simone gli spingeva il braccio e lo offendeva e minacciava, venendo allontanato dai compagni di squadra, Mentre si trovava nello spogliatoio sentiva un forte colpo sulla porta e ne addossava la responsabilità al Di Braccio.

Questa Commissione,, dopo aver letto attentamente tutti gli atti in possesso, ha in effetti rilevato qualche contraddizione, quale l’ aver addebitato al Di Braccio l’ episodio del colpo alla porta del locale, senza aver accertato, per regolamento,de visu il fatto. Anche gli altri comportamenti dei calciatori in questione, certamente deprecabili, vanno, a parere di questo Organo di Giustizia,inquadrati in una ottica di comportamenti gravemente protestatari ed offensivi, al solo scopo di richiamare l’ attenzione dell’ arbitro, su di una decisione, a loro parere non giusta,ma che comunque non li giustifica.

In considerazione di ciò, si ritiene che, alla luce anche di talune assumibili osservazioni avanzate dalla reclamante, le sanzioni irrogate possono essere lievemente ridimensionate e rapportate secondo gli usuali parametri adottati per simili casi.

Detto ciò

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento, riducendo per l’ effetto, l’ ammenda da Euro 250 ad Euro 150 e le squalifiche a carico dei sottoelencati calciatori, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Di Braccio Simone dal 31. 03. Al 15. 02.2010

D’ Antoni Manuel, Proietti Emiliano, Minati Matteo da 8 gare a 5 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.

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