COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA A.S.D. AQUINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA A.S.D. AQUINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM.UFF. 81 DEL 8-1-2010 IN MERITO ALLA GARA AQUINO-REAL TECCHIENA DEL 6-1-2010 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA
La Commissione Disicplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
udita come da richiesta la società reclamante:
osservato che il reclamo non contiene alcun elemento ulteriore rispetto alla ricostruzione dei fatti operata nel referto arbitrale;
rilevato che, nella specie, pur in presenza di deprecabili e collettive proteste dei calciatori del Real Tecchiena, l’Arbitro avrebbe dovuto, prima di sospendere la gara, adottare o, quantomeno tentare di adottare, adeguati provvedimenti disciplinari ed avrebbe dovuto richiamare al dovere sia il capitano della squadra che i dirigenti presenti in panchina per tentare di riportare la calma;
ritenuto pertanto che le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo per ordinare la ripetizione della gara sono assolutamente condivisibili ed in linea con i precedenti giudicati dalla Commissione;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.