COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA VIRTUS OSTIA C5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA VIRTUS OSTIA C5 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA IN MERITO ALLA GARA L’ARCA DI ZIO BENNY ONLUS – VIRTUS OSTIA C5 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D DEL 18-12-2009 ROMA

La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;

sentita come da richiesta la società interessata;

udito l’Arbitro in sede di supplemento;

rilevato che l’assunto della reclamante che il calciatore Fabio Di Mascio fosse stato espulso quando non era in campo ma in panchina e quindi la società non fosse rimasta in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo non trova riscontro negli atti ufficiali e nelle ulteriori precisazioni del direttore di gara, rese in sede di audizione diretta, che ha invece precisato che i calciatori espulsi pressoché contemporaneamente erano tutti al momento in campo;

rilevato altresì che il direttore di gara ha precisato di aver omesso di indicare la terza espulsione nella copia della lista consegnata ai dirigenti della reclamante in quanto temeva la reazione violenta dei tesserati della stessa società per il clima acceso presente in quel momento;

ritenuto comunque che l’eventuale omissione di calciatori espulsi od ammoniti nel rapportino non vale a smentire il referto di gara, unica fonte certa e privilegiata di prova;

ritenuto infine che le sanzioni disciplinari adottate dal Giudice Sportivo sono pienamente congrue e proporzionate agli occorsi e non meritano alcuna revisione;

DELIBERA

Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.

La tassa va incamerata.

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