COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MINGARELLI MATTIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 14.1.2010

(Gara: PALIANO – S. APOLLINARE del 10.1.2010 – Campionato I Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

tenuto conto che la condotta dei sostenitori della Società PALIANO si è caratterizzata in espressioni ingiuriose e di minaccia nei confronti dell’arbitro sommate allo scoppio di un petardo;

che il comportamento del calciatore MINGARELLI si è manifestato in una serie di atti deprecabili per la loro violenza ed invasività nei confronti  di un avversario (pugni al braccio e alla schiena) e poi dell’arbitro (espressioni offensive) a seguito della conseguente espulsione;

che le deduzioni della reclamante, tese a minimizzare la portata degli episodi motivandoli con una generica mancanza di serenità da parte dell’arbitro, non sono assolutamente assumibili, anche perché non rappresentano alcun elemento di novità rispetto al contenuto del rapporto di gara, fonte primaria di prova;

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PALIANO e, per l’effetto, di confermare l’ammenda di € 200 a carico della Società stessa e la squalifica per 4 gare a carico del calciatore MINGARELLI MATTIA.

La tassa reclamo va incamerata.

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