COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIORI ISOLA DEL LIRI AVVERSO IL PROVVED

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIORI ISOLA DEL LIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE BONAVENIA FRANCO  ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL 17.12.2009

(Gara: FIORI ISOLA DEL LIRI – VALLECORSA dell’11.12.2009 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe con il quale la ricorrente chiede una attenuazione della squalifica al calciatore BONAVENIA FRANCO, assumendo la non volontarietà del lancio del guanto contro l’arbitro che, inoltre, a dire della Società medesima, non avrebbe causato alcun danno al Direttore di gara;

considerato che, in effetti, il gesto – del tutto involontario - non ha causato all’arbitro stesso che lieve danno (solamente rossore sebbene forte e persistente), anche se va considerato il comportamento complessivo del calciatore aggiungendo  “gli improperi e le offese”;

tenuto conto che l’episodio può essere, quindi, ricondotto in parte ad un’esagitata protesta, per quanto grave ed assai censurabile, da sanzionare con minore severità;

assunte, pertanto, ancorché parzialmente, alcune deduzioni della reclamante, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società FIORI ISOLA LIRI e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore BONAVENIA FRANCO dal 31.5.2011 al 31.10.2010.

La tassa viene restituita.

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