COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GUIDO MAC

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 89  del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GUIDO MACCIO, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO TUSCIA PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E LA SOC. ASD TUSCIA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO.

Con atto del 17.9.2009 il Procuratore Federale deferiva davanti a questa Commissione Disciplinare il Sig. GUIDO MACCIO per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S., la Società ASD TOLFA CALCIO ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S

Il  Procuratore Federale della F.I.G.C., a seguito della comunicazione inviata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio in data 7.7.08, avente per oggetto gli esposti trasmessi dalle società Virtus Pilastro e Barcomurialdina, ha esperito le opportune indagini. La denuncia è relativa al comportamento della società ASD Calcio Tuscia, per aver convocato, a stagione sportiva in corso, a raduni o provini, mai autorizzati dalla Federazione, ragazzi appartenenti a diverse società della provincia di Viterbo, fra i quali anche giocatori delle rispettive società denuncianti.

Dall’ indagine è emerso che in data 11. 06. 08 la Società Calcio Tuscia, in effetti, ha organizzato presso il campo sportivo della Viterbese un provino per giovani calciatori delle categorie esordienti e giovanissimi, senza la necessaria autorizzazione, in contrasto con quanto prescritto nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 2007/2008, che stabilisce una serie di norme per le regolamentari effettuazioni di detti provini.

E’risultato dall’ indagine espletata che la convocazione  per tali provini è stata effettuata, a mezzo fax, su carta intestata sella soc. Viterbese, senza che quest’ ultima ne fosse a conoscenza, ed i cui partecipanti erano sprovvisti dei necessari nulla-osta delle società di appartenenza e delle relative certificazioni mediche.

E’ risultato che l’ organizzatore di tale iniziativa è stato il vice. Presidente della società Calcio Tuscia sig. Guido Maccio, il quale ha ammesso la responsabilità di quanto sopra rilevato.

 Ed è per tutti questi motivi che, a conclusione delle indagini, il collaboratore federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina il già citato sig: Guido Maccio e la società ASD Calcio Tuscia per le violazioni regolamentari indicate in oggetto.

Alla riunione ritualmente fissata è presente il solo rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno è presente per i deferiti, né hanno fatto pervenire deduzioni a difesa.

Dall’ istruttoria svolta la Procura Federale ha accertato, in modo inequivocabile, i fatti contestati ai deferiti, chiedendo in conclusione 3 mesi di inibizione per il sig. Guido Maccio e 600 euro di ammenda per la società ASD Calcio Tuscia

Tanto premesso

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti e di comminare, nello specifico, alla società ASD Calcio Tuscia l’ ammenda di euro 600 ed al vice presidente della società sig. Guido Maccio l’ inibizione per 3 mesi.

Si comunichi agli interessati, facendo presente che i provvedimenti di cui sopra, decorrono dal giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata A.R.

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